Mediazione

Scegli il meglio… Scegli Concilia Lex!
Portare avanti la cultura della mediazione è il nostro principale obiettivo e lo facciamo avendo sempre in mente l’importanza della formazione e della preparazione professionale dei mediatori, in tutte le nostre sedi. Affrontiamo e gestiamo i processi di cambiamento e garantiamo un’elevata qualità dei servizi.

Giurisprudenza

In questa sezione Concilia Lex riporta le sentenze emerse in materia di mediazione, conciliazione e A.D.R.

Vengono raccolte e riportate integralmente testi di ordinanze e sentenze pronunciate dalle Autorità giudiziarie in Italia, con lo scopo di creare una sorta di raccoglitore della giurisprudenza che si sta formando nel settore della mediazione.

L’organismo di mediazione e formazione Concilia Lex è lieta di ricevere consigli e segnalazioni in merito ad ordinanze che le consenta di integrare ed arricchire la raccolta tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@concilialex.it

Ultimi documenti pubblicati

Mediazione demandata non avviata: appello improcedibile Quando il giudice dispone la mediazione demandata, le parti hanno l’obbligo di attivarsi per avviare la procedura. Se nessuno provvede, il processo si ferma e il giudice deve dichiarare l’improcedibilità. Lo ha ribadito la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 310/2026, precisando che il punto centrale della decisione non riguarda il merito della controversia – nel caso specifico una parcella professionale – ma il mancato rispetto dell’ordine del giudice di avviare la mediazione. La Corte aveva assegnato 15 giorni per presentare l’istanza, indicando che l’onere spettava alla parte più diligente (di regola l’appellante) e avvertendo espressamente che, in caso di inerzia, l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile. Nonostante ciò, le parti non hanno dato corso alla mediazione, limitandosi a depositare note scritte e a chiedere la decisione nel merito. In assenza del verbale di mediazione, positivo o negativo, la Corte ha applicato la sanzione prevista dalla legge: l’appello è stato dichiarato improcedibile, con conseguente obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato. La decisione conferma che, quando la mediazione è demandata dal giudice, non si tratta di una semplice facoltà, ma di un passaggio necessario per poter ottenere una pronuncia nel merito.
La mediazione obbligatoria deve essere avviata davanti a un organismo territorialmente competente. In caso contrario, la procedura non è valida e la causa non può proseguire. Con la sentenza n. 31/2026, il Tribunale di Terni ha dichiarato improcedibili le domande dell’attore perché la mediazione era stata promossa presso un organismo con sede legale in  Pisa e con indicazione della sede competente Trento, mentre la competenza spettava a Terni. Il giudice ha chiarito che rivolgersi a un organismo territorialmente incompetente non soddisfa la condizione di procedibilità prevista dalla legge, salvo che le parti abbiano concordato espressamente una diversa sede. Né può sanare il vizio il fatto che l’incontro si sia svolto in modalità telematica: la mediazione da remoto è solo una modalità organizzativa e non incide sulle regole che stabiliscono quale organismo sia competente. La decisione ribadisce che il rispetto delle regole sulla competenza territoriale è un passaggio essenziale per poter accedere al giudizio.
A seguito dell’eccezione di parte convenuta per la mancata convocazione alla mediazione, il Giudice del Tribunale di Nola, premesso che, ai sensi del citato art. 8 d.lgs. 28/2010 “…La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione…” e che inoltre, nel caso di specie, nella procura alle liti conferita al difensore di parte convenuta non vi è mandato anche per la procedura stragiudiziale, ed in secondo luogo, verificato che la notifica effettivamente non risulta effettuata nei confronti della parte ex art 8 d.lgs. 28/2010, ma sembrerebbe notificata al procuratore costituito della parte convenuta (al riguardo risulta una mera copia scansionata di una ricevuta di consegna), onera la parte attrice a ripetere la mediazione.
La convinzione di avere ragione, non giustifica la mancata partecipazione alla mediazione, così come la preventiva comunicazione scritta nella quale si adducono le proprie motivazioni, rilevando l’infondatezza della domanda. Nel caso specifico, la compagnia assicuratrice, chiamata in mediazione per l’indennizzo relativo al furto dell’auto, declina l’invito con comunicazione scritta che, secondo il giudice, non può sostituire la presenza fisica o l’eventuale collegamento in telematica. Il proprio dissenso deve essere espresso con chiarezza e consapevolezza in sede di mediazione, dando la possibilità al mediatore di valutare le posizioni e quindi l’eventuale infondatezza. La forma scritta espressione delle proprie convinzioni, non sostituisce il dovere di presenziare personalmente, rendendo questo comportamento sanzionabile per assenza ingiustificata.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la mediazione obbligatoria grava sul creditore opposto, in quanto attore in senso sostanziale. Se il creditore non attiva la procedura nei termini fissati dal giudice, la domanda monitoria è improcedibile e il decreto ingiuntivo deve essere revocato, anche nel caso in cui il creditore sia rimasto contumace. Lo ha ribadito il Tribunale di Viterbo, sent. n. 741/2025, applicando l’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010, che ha recepito l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 19596/2020). La contumacia del creditore non sposta l’onere sull’opponente: la mediazione è condizione di procedibilità della pretesa sostanziale, e l’inerzia del titolare del credito comporta la definitiva caducazione del titolo monitorio. Nei procedimenti soggetti a mediazione obbligatoria (come contratti bancari e fideiussioni), il creditore che non avvia la mediazione perde il decreto ingiuntivo.
Il Giudice del Tribunale di Monza con questa sentenza, non accoglie la richiesta di improcedibilità della domanda di mediazione, essendosi concluso il procedimento entro il termine dei 6 mesi come da disciplina introdotta con il D.Lgs. n.216/2024. La mediazione introdotta per intimazione di sfratto per morosità, si è svolta nel periodo di introduzione della nuova normativa che ha esteso la durata della mediazione da 3 a 6 mesi: il 10 dicembre 2024, il Giudice assegna il termine per la mediazione e fissa l’udienza di rinvio al 15 maggio 2025. Il D.Lgs. n. 216/2024, entra in vigore il 25 gennaio 2025, e nel caso di specie, in questa data il verbale conclusivo non è stato ancora depositato, rendendo quindi applicabile il nuovo termine di scadenza dei 6 mesi. L’eccezione di improcedibilità della domanda viene pertanto respinta dal Giudice.
Il Giudice del Tribunale di Arezzo, ha ritenuta valida la convocazione trasmessa dall’organismo al legale di parte chiamata, trattandosi di mediazione demandata. Il principio secondo cui, la convocazione delle parti debba essere fatta “con ogni mezzo idoneo”, in questo caso ha soddisfatto il requisito, rendendo efficace la convocazione, ritenendo il legale di parte, la persona più idonea da mettere a conoscenza per il procedimento di mediazione. Se si tiene conto inoltre che, la mediazione deve essere uno strumento deflattivo e di aiuto quindi, ad eliminare il sovraccarico dei tribunali, secondo il Giudice, in questo caso specifico, la flessibilità e la velocità di convocazione, legittima la convocazione a mezzo pec al solo legale costituito in giudizio. L’opposizione di parte chiamata in merito all’irregolarità della convocazione, avvenuta a mezzo pec al legale di parte, è stata rigettata dal Giudice, non solo perché tale comunicazione risulta inviata al difensore presso cui è domiciliata la parte, ma anche per il principio del dovere deontologico e professionale dello stesso, di informare il proprio assistito, sottolineando nuovamente che si tratta nel caso di specie di mediazione demandata. A ulteriore supporto della decisione del Giudice, viene richiamata un’ordinanza di Cassazione, secondo cui l’eccezione sull’improcedibilità della domanda deve essere fatta alla prima udienza successiva al termine della mediazione e non un anno dopo come in questo caso.
La domanda di impugnazione di una delibera condominiale è procedibile se la domanda di mediazione e quella giudiziale sono simmetriche. Il Giudice nella sentenza n. 2485/2025, Tribunale di Taranto, richiama, il consolidato orientamento giurisprudenziale fondato sul principio di simmetria tra l’istanza di mediazione e la successiva domanda giudiziale. In particolare, l’oggetto (petitum) e le ragioni della pretesa (causa petendi) dedotti in sede di mediazione devono corrispondere in modo speculare a quelli della futura azione giudiziaria. Tale principio trova giustificazione nella ratio stessa dell’istituto della mediazione, finalizzata alla deflazione del contenzioso e al possibile raggiungimento di una soluzione condivisa attraverso un effettivo contraddittorio già nella fase conciliativa. La parte invitata, infatti, deve essere posta nella condizione di conoscere con chiarezza le questioni destinate a costituire oggetto del successivo giudizio. Una procedura di mediazione genericamente proposta in relazione all’impugnazione di una delibera condominiale, ma priva dell’indicazione dei motivi specifici di censura, si risolve in un mero adempimento formale, idoneoq a svuotare di contenuto la funzione dell’istituto. Tale carenza determina l’improcedibilità della domanda giudiziale e comporta la decadenza dal termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c. per l’impugnazione delle deliberazioni condominiali. Nonostante l’avvio corretto del procedimento nei termini per l’impugnazione e la relativa conclusione con verbale negativo per assenza del condominio, il Giudice ritiene che la mediazione in questo caso specifico, non contenga tutti i motivi di impugnazione fatti valere nell’atto introduttivo del giudizio.
Se la mediazione viene attivata solo nei confronti di alcune parti, oppure viene svolta prima dell’integrazione del contraddittorio, non soddisfa la condizione di procedibilità. La mediazione demandata dal giudice costituisce condizione di procedibilità della domanda e deve essere svolta con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; in difetto, la domanda è improcedibile, salvo che il giudice assegni un nuovo termine per l’esperimento della mediazione correttamente integrata. Sotto questo profilo, la giurisprudenza — in particolare quella di legittimità — ha chiarito che la mediazione esperita senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari non realizza validamente la condizione di procedibilità. Non si tratta di una mera irregolarità o di un vizio sanabile ex post, ma di una mediazione che, per come è stata impostata, risulta ontologicamente inidonea allo scopo assegnatole dalla legge. La condizione di procedibilità, infatti, non può dirsi avverata quando l’esperimento del procedimento di mediazione è solo apparente o parziale, ossia quando esso non consente un reale confronto tra tutti i soggetti destinati a subire gli effetti della decisione giudiziale. In definitiva, il rapporto tra mediazione demandata e litisconsorzio necessario evidenzia come la mediazione non possa essere considerata un adempimento meramente formale, ma debba essere calata nella concreta struttura della controversia. La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari rende la mediazione inidonea a realizzare la condizione di procedibilità e legittima la declaratoria di improcedibilità della domanda.
La sentenza in oggetto fa riferimento al corretto calcolo del valore delle indennità, di un’istanza di mediazione promossa per chiedere l’annullamento di una delibera condominiale. La procedura di mediazione era stata depositata da un solo condomino per impugnare una delibera assembleare con indicati molteplici punti all’ordine del giorno. L’opposizione del Condominio al decreto ingiuntivo, presentato dal Condominio, è fondata sull’erronea attribuzione del “valore indeterminabile” rilevando che fosse preciso e determinato il valore della controversia. L’istanza aveva per oggetto l’impugnativa di delibera assembleare relativa a diversi vizi, molti dei quali di difficile valutazione economica. Tanto è stato confermato dal Giudice di Pace di Catania, che rigetta l’opposizione del Condominio confermando il decreto ingiuntivo per la somma dell’indennità non corrisposta calcolata in base al valore indeterminabile della controversia.
Non accontentarti di meno, quando puoi avere il meglio

a te che cerchi qualità e professionalità, risparmio e efficienza, Concilia Lex offre un servizio di mediazione in linea con le tue esigenze.

Inizia ora la tua esperienza con Concilia Lex e scopri come la nostra efficienza e il servizio fully digital possano fare la differenza nel tuo lavoro.

La procedura Concilia Lex in 6 step

1

Presentazione
Istanza

Pochi minuti per inserire la tua istanza di mediazione e pagare online in soli 4 semplici passaggi.

1

Presentazione
Istanza

Pochi minuti per inserire la tua istanza di mediazione e pagare online in soli 4 semplici passaggi.

2

ADESIONE
ISTANZA

Saranno necessari pochi step per aderire alla mediazione.

2

ADESIONE
ISTANZA

Saranno necessari pochi step per aderire alla mediazione.

3

SCARICA IL
VERBALE

Effettua il download del verbale di mediazione. Inserisci il PIN che hai ricevuto via mail.

3

SCARICA IL
VERBALE

Effettua il download del verbale di mediazione. Inserisci il PIN che hai ricevuto via mail.

4

RINVIA
L'INCONTRO

Basta un click e in modo comodo e sicuro potrai richiedere il rinvio dell’incontro di mediazione.

4

RINVIA
L'INCONTRO

Basta un click e in modo comodo e sicuro potrai richiedere il rinvio dell’incontro di mediazione.

5

Richiedi la procedura telematica

In questa sezione è possibile richiedere lo svolgimento dell’incontro di mediazione in modalità telematica.

5

Richiedi la procedura telematica

In questa sezione è possibile richiedere lo svolgimento dell’incontro di mediazione in modalità telematica.

6

ACCESSO
AREA RISERVATA

Scopri la comodità dell'area riservata: una piattaforma intuitiva per gestire le tue pratiche.

6

ACCESSO
AREA RISERVATA

Scopri la comodità dell'area riservata: una piattaforma intuitiva per gestire le tue pratiche.

Non esitare,
contattaci!

Lascia i tuoi dati e un nostro esperto ti ricontatterà presto.


    ×