Mediazione

Scegli il meglio… Scegli Concilia Lex!
Portare avanti la cultura della mediazione è il nostro principale obiettivo e lo facciamo avendo sempre in mente l’importanza della formazione e della preparazione professionale dei mediatori, in tutte le nostre sedi. Affrontiamo e gestiamo i processi di cambiamento e garantiamo un’elevata qualità dei servizi.

Giurisprudenza

In questa sezione Concilia Lex riporta le sentenze emerse in materia di mediazione, conciliazione e A.D.R.

Vengono raccolte e riportate integralmente testi di ordinanze e sentenze pronunciate dalle Autorità giudiziarie in Italia, con lo scopo di creare una sorta di raccoglitore della giurisprudenza che si sta formando nel settore della mediazione.

L’organismo di mediazione e formazione Concilia Lex è lieta di ricevere consigli e segnalazioni in merito ad ordinanze che le consenta di integrare ed arricchire la raccolta tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@concilialex.it

Ultimi documenti pubblicati

La decisione del Tribunale di Foggia offre una lettura concreta della condizione di procedibilità, evitando che il rispetto dei termini della mediazione si trasformi in un ostacolo meramente formale all’accesso alla giustizia. Il principio affermato è semplice: se entro l’udienza fissata dal giudice le parti hanno effettivamente svolto il primo incontro di mediazione, la condizione di procedibilità può considerarsi soddisfatta, anche quando la procedura si sia protratta oltre il termine massimo previsto dall’art. 6 del d.lgs. 28/2010. La decisione valorizza quindi ciò che realmente conta: non il rispetto rigido di un termine temporale, ma l’effettivo svolgimento del primo incontro e la possibilità concreta per le parti di confrontarsi sulla controversia. Del resto, la mediazione non impone di raggiungere necessariamente un accordo, ma richiede che il tentativo venga concretamente esperito. Si tratta di un’impostazione condivisibile perché evita che un eccessivo formalismo finisca per vanificare la funzione stessa della mediazione. Se le parti hanno effettivamente avviato il percorso mediativo, il superamento del termine di durata non dovrebbe cancellare quanto già fatto né trasformarsi automaticamente in una causa di improcedibilità. La pronuncia realizza così un equilibrio tra due esigenze: garantire il rispetto delle regole della mediazione e, nello stesso tempo, evitare che queste regole diventino un ostacolo al diritto di ottenere una decisione nel merito della controversia.
La pronuncia del Tribunale di Vallo della Lucania chiarisce un aspetto importante: la riservatezza della mediazione non può trasformarsi in uno strumento per sottrarre alla valutazione del giudice atti che nascono al di fuori della procedura. Nel caso esaminato, la delibera condominiale era stata predisposta autonomamente dall’assemblea e solo successivamente destinata a essere utilizzata come proposta in mediazione. Per questo motivo, secondo il Tribunale, non poteva essere considerata un documento riservato ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 28/2010 e poteva quindi essere utilizzata nel giudizio. La decisione distingue così tra ciò che viene effettivamente discusso o proposto durante la mediazione, che deve rimanere riservato, e gli atti che esistono indipendentemente dalla procedura. La riservatezza tutela infatti il corretto svolgimento del confronto tra le parti, favorendo un dialogo libero e senza il timore che quanto detto possa essere successivamente utilizzato in giudizio; non può invece coprire documenti già formati al di fuori della mediazione. La pronuncia offre quindi una lettura equilibrata della riservatezza: proteggere la mediazione non significa rendere “segreto” tutto ciò che viene portato al suo interno. La tutela riguarda il contenuto del confronto mediativo, mentre gli atti che hanno una propria autonomia e rilevanza giuridica conservano la loro natura e possono essere valutati dal giudice.
La pronuncia del Tribunale di Ancona ribadisce un principio importante: mediazione e negoziazione assistita non sono strumenti intercambiabili. Anche se entrambe perseguono l’obiettivo di evitare o ridurre il contenzioso giudiziario, hanno caratteristiche diverse e, soprattutto, non è possibile sostituire la procedura espressamente richiesta dalla legge o dal giudice con un’altra. Nel caso esaminato, l’attore, invece di avviare la mediazione disposta dal Tribunale, aveva scelto di ricorrere alla negoziazione assistita. Un errore che non è stato considerato irrilevante, proprio perché la mediazione prevede l’intervento di un terzo imparziale, il mediatore, che svolge una funzione diversa da quella degli avvocati nella negoziazione. La decisione offre quindi un’indicazione molto concreta: quando il giudice dispone la mediazione, la parte deve attenersi a quella specifica procedura. Non basta dimostrare di aver tentato un’altra forma di composizione della lite, anche se finalizzata allo stesso obiettivo. Il messaggio è chiaro: la volontà di risolvere la controversia in via stragiudiziale è certamente positiva, ma deve essere accompagnata dal rispetto delle regole del procedimento previsto. In caso contrario, il tentativo alternativo non evita l’improcedibilità della domanda.
La decisione del Tribunale di Lodi evidenzia con chiarezza che la mediazione non può essere utilizzata come un semplice strumento per rallentare il processo. Nel caso esaminato, la parte aveva eccepito il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ma, una volta attivata la procedura, non aveva partecipato al primo incontro senza fornire alcuna giustificazione. Da questa condotta sono derivate diverse conseguenze: la sanzione del doppio del contributo unificato prevista dall’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010 e, nel caso concreto, anche una condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in considerazione del carattere generico e dilatorio dell’opposizione. La pronuncia chiarisce però un aspetto importante: partecipare alla mediazione non significa essere obbligati a conciliare. La parte può partecipare all’incontro e, dopo il confronto con il mediatore e la controparte, decidere legittimamente di non raggiungere un accordo. Ciò che viene richiesto è un comportamento coerente e responsabile, soprattutto quando è stata la stessa parte a invocare la necessità della mediazione. La decisione valorizza quindi la mediazione come un momento effettivo del percorso di tutela, e non come un mero adempimento formale. La partecipazione al procedimento può infatti incidere anche sulla valutazione della condotta processuale e sulle spese sostenute per l’attività difensiva svolta in mediazione. In sintesi, il messaggio del Tribunale è chiaro: chi chiede che la mediazione venga svolta deve poi parteciparvi seriamente. Utilizzarla per sollevare un’eccezione processuale e successivamente disertarla, senza giustificato motivo, può comportare conseguenze economiche e contribuire a una valutazione negativa della complessiva condotta processuale.
La sentenza del Tribunale di Cagliari offre uno spunto interessante sul modo in cui le parti dovrebbero affrontare la mediazione, soprattutto quando non condividono le modalità con cui viene organizzata. Il punto centrale non è tanto la possibilità di svolgere l’incontro in videoconferenza, quanto il comportamento della parte invitata: contestare una modalità non significa essere autorizzati a restare completamente fuori dalla procedura. La decisione valorizza, quindi, un principio di collaborazione e di autoresponsabilità. Se una parte ritiene che l’incontro debba svolgersi in presenza, può farlo presente e chiedere un rinvio o una diversa organizzazione, ma deve utilizzare la mediazione stessa come luogo di confronto. Non appare corretto, invece, rifiutare di partecipare e utilizzare successivamente quella mancata partecipazione per contestare la procedibilità della causa. Pur dovendo tenere conto del fatto che la vicenda riguarda una disciplina ormai superata, il messaggio della sentenza conserva una sua attualità: la mediazione richiede alle parti un atteggiamento concreto e collaborativo. Non è sufficiente individuare un ostacolo per sottrarsi alla procedura; occorre provare a superarlo attraverso il dialogo con l’organismo e con le altre parti. In questa prospettiva, la mediazione non dovrebbe essere considerata come un semplice passaggio formale imposto dalla legge, ma come uno spazio nel quale anche le difficoltà organizzative possono essere affrontate e risolte. La pronuncia, dunque, richiama un concetto particolarmente importante: partecipare alla mediazione significa anche assumersi la responsabilità di contribuire al suo corretto svolgimento. È proprio questa partecipazione attiva, e non la mera presenza formale, che può rendere la mediazione uno strumento realmente utile per evitare che il processo diventi l’unica strada possibile per risolvere la controversia.
La decisione del Tribunale di Torino offre uno spunto interessante sul ruolo della mediazione demandata nel processo civile. Il giudice evidenzia come questo strumento possa essere utilizzato anche in appello, quando la controversia è ormai pienamente definita nei suoi aspetti di fatto e di diritto e le parti sono quindi in grado di valutare con maggiore consapevolezza i rischi e le opportunità del giudizio. L’aspetto più significativo della pronuncia è che la mediazione non viene considerata un semplice passaggio imposto dalla legge, ma uno strumento processuale da utilizzare quando può realmente favorire una soluzione della lite. Proprio perché il confronto avviene dopo che le posizioni delle parti si sono consolidate, il tentativo conciliativo può risultare più concreto e consapevole rispetto a quello svolto nelle fasi iniziali del giudizio. La sentenza ribadisce inoltre che la mediazione demandata ha una funzione autonoma rispetto alla mediazione obbligatoria: il giudice può disporla in tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, anche se un precedente tentativo di conciliazione non ha avuto successo. Ciò conferma che la valutazione sulla mediabilità della controversia dipende dalle caratteristiche del caso concreto e dal momento processuale in cui essa viene effettuata. Pur non trattandosi di una pronuncia destinata a innovare il sistema, la decisione valorizza una concezione della mediazione come strumento di gestione efficiente del processo, capace di offrire alle parti un’ulteriore occasione di dialogo quando il quadro della controversia è ormai sufficientemente chiaro. In questa prospettiva, la mediazione demandata si conferma non come un adempimento formale, ma come una concreta opportunità per evitare il protrarsi del contenzioso e favorire una soluzione condivisa della lite.
Questa decisione è particolarmente interessante perché ribadisce un principio fondamentale: la mediazione obbligatoria non può essere considerata un semplice adempimento formale. Per il Tribunale, infatti, non basta depositare la domanda di mediazione, ma è necessario che la parte sia messa concretamente nelle condizioni di partecipare al primo incontro. La sentenza adotta una posizione rigorosa, affermando che la convocazione inviata esclusivamente all’avvocato non è sufficiente se la procura alle liti non estende espressamente i suoi effetti anche alla fase di mediazione. In mancanza di una regolare convocazione della parte, la condizione di procedibilità non può ritenersi soddisfatta, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo viene revocato senza che il giudice esamini il merito della controversia. Si tratta, tuttavia, di un orientamento che va letto con cautela, poiché la stessa decisione riconosce l’esistenza di interpretazioni giurisprudenziali non uniformi. Resta comunque un importante richiamo pratico: nella gestione della mediazione è essenziale prestare la massima attenzione alle modalità di convocazione delle parti, perché un errore apparentemente formale può avere conseguenze molto rilevanti.
La pronuncia del Tribunale di Belluno affronta una questione preliminare di particolare interesse in materia di mediazione obbligatoria nell’ambito di un’impugnazione di delibera condominiale ex art. 1137 c.c. Il condominio eccepiva l’improcedibilità della domanda, sostenendo che la mediazione fosse stata avviata presso un organismo con sede a Roma, anziché nel circondario del Tribunale competente. Il giudice ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 28/2010, la competenza territoriale dell’organismo di mediazione segue i criteri del codice di procedura civile. Tuttavia, tale competenza è espressamente derogabile su accordo delle parti. L’aspetto più significativo della decisione è che tale accordo può risultare anche implicitamente dal comportamento delle parti: la partecipazione alla mediazione, l’accettazione del regolamento dell’organismo e la mancata contestazione della competenza territoriale durante la procedura integrano una deroga consensuale, impedendo di sollevare solo successivamente l’eccezione di improcedibilità. La sentenza valorizza così i principi di buona fede e autoresponsabilità processuale, evitando un approccio eccessivamente formalistico. A rafforzare tale conclusione contribuisce anche la presenza di un protocollo d’intesa tra l’organismo adito e un organismo con sede a Belluno. Il Tribunale afferma inoltre che, ai fini dell’art. 1137 c.c., il deposito della domanda di mediazione entro il termine di trenta giorni è sufficiente a rendere tempestiva l’impugnazione della delibera. Il principio che emerge è chiaro: la competenza territoriale dell’organismo di mediazione costituisce la regola, ma può essere derogata anche per fatti concludenti. Chi partecipa alla procedura senza eccepire l’incompetenza non può successivamente invocarla per contestare la procedibilità della domanda. La decisione offre quindi un utile criterio applicativo, soprattutto nel contenzioso condominiale, confermando che il comportamento tenuto in mediazione può assumere rilievo decisivo nel successivo giudizio.
Il condominio chiama in causa l’impresa esecutrice dei lavori, che a sua volta chiama un’ulteriore società poi contumace. L’impresa chiamata eccepisce l’improcedibilità per mancato tentativo di negoziazione assistita. Chi può eccepire l’improcedibilità Il Tribunale di Nola chiarisce: l’eccezione per mancata negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 3 D.L. 132/2014, spetta solo al convenuto originario. Il terzo chiamato non è legittimato. Estendere la legittimazione ai terzi creerebbe sequenze di ADR sfasate e dilatorie, in frizione con l’art. 24 Cost. e con la ragionevole durata del processo. L’onere di attivazione grava su chi introduce la causa, non su chi vi è trascinato dal convenuto. Mediazione e negoziazione: equivalenza funzionale Elemento centrale: l’attore aveva già esperito un tentativo di mediazione contro il condominio, chiuso senza esito per mancata adesione. Pur non trattandosi di materia di mediazione obbligatoria (infiltrazioni d’acqua, non “condominio” in senso tecnico ex art. 5 D.Lgs. 28/2010), il Tribunale riconosce alla mediazione la stessa ratio della negoziazione assistita: promuovere la soluzione stragiudiziale con un percorso, se possibile, persino più strutturato. Risultato pratico: la mediazione può valere come condizione di procedibilità in luogo della negoziazione assistita anche quando non è imposta dalla legge. Orientamento confermato da pronunce recenti (Trib. Palermo n. 4747/2025; Trib. Agrigento n. 15/2025; Trib. Gorizia n. 35/2024; Trib. Prato n. 343/2024; Corte d’Appello di Roma n. 7272/2023).
La sentenza del Tribunale di Treviso affronta principalmente una controversia in materia di locazione, ma contiene un interessante chiarimento sul trattamento delle spese di mediazione obbligatoria. Il giudice afferma che i costi sostenuti per l’esperimento della mediazione, comprese le competenze del difensore per l’attività svolta in quella sede, devono essere considerati assimilabili alle spese processuali e seguono quindi il criterio della soccombenza. Secondo il Tribunale, la mediazione obbligatoria costituisce un passaggio funzionalmente collegato al processo e rappresenta un costo necessario per l’accesso alla tutela giurisdizionale. Per questa ragione, quando la causa si conclude con una decisione di merito, le relative spese possono essere liquidate dal giudice e poste a carico della parte soccombente. Pur non trattandosi di una pronuncia innovativa sul sistema ADR, la decisione assume rilievo pratico perché conferma che la mediazione non resta estranea alla regolazione finale delle spese di lite. Il principio affermato offre agli operatori un utile riferimento per richiedere il rimborso sia degli esborsi sostenuti per la procedura sia del compenso professionale maturato durante la fase mediativa.
Non accontentarti di meno, quando puoi avere il meglio

a te che cerchi qualità e professionalità, risparmio e efficienza, Concilia Lex offre un servizio di mediazione in linea con le tue esigenze.

Inizia ora la tua esperienza con Concilia Lex e scopri come la nostra efficienza e il servizio fully digital possano fare la differenza nel tuo lavoro.

La procedura Concilia Lex in 6 step

1

Presentazione
Istanza

Pochi minuti per inserire la tua istanza di mediazione e pagare online in soli 4 semplici passaggi.

1

Presentazione
Istanza

Pochi minuti per inserire la tua istanza di mediazione e pagare online in soli 4 semplici passaggi.

2

ADESIONE
ISTANZA

Saranno necessari pochi step per aderire alla mediazione.

2

ADESIONE
ISTANZA

Saranno necessari pochi step per aderire alla mediazione.

3

SCARICA IL
VERBALE

Effettua il download del verbale di mediazione. Inserisci il PIN che hai ricevuto via mail.

3

SCARICA IL
VERBALE

Effettua il download del verbale di mediazione. Inserisci il PIN che hai ricevuto via mail.

4

RINVIA
L'INCONTRO

Basta un click e in modo comodo e sicuro potrai richiedere il rinvio dell’incontro di mediazione.

4

RINVIA
L'INCONTRO

Basta un click e in modo comodo e sicuro potrai richiedere il rinvio dell’incontro di mediazione.

5

Richiedi la procedura telematica

In questa sezione è possibile richiedere lo svolgimento dell’incontro di mediazione in modalità telematica.

5

Richiedi la procedura telematica

In questa sezione è possibile richiedere lo svolgimento dell’incontro di mediazione in modalità telematica.

6

ACCESSO
AREA RISERVATA

Scopri la comodità dell'area riservata: una piattaforma intuitiva per gestire le tue pratiche.

6

ACCESSO
AREA RISERVATA

Scopri la comodità dell'area riservata: una piattaforma intuitiva per gestire le tue pratiche.

Non esitare,
contattaci!

Lascia i tuoi dati e un nostro esperto ti ricontatterà presto.