Mediazione

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Giurisprudenza

In questa sezione Concilia Lex riporta le sentenze emerse in materia di mediazione, conciliazione e A.D.R.

Vengono raccolte e riportate integralmente testi di ordinanze e sentenze pronunciate dalle Autorità giudiziarie in Italia, con lo scopo di creare una sorta di raccoglitore della giurisprudenza che si sta formando nel settore della mediazione.

L’organismo di mediazione e formazione Concilia Lex è lieta di ricevere consigli e segnalazioni in merito ad ordinanze che le consenta di integrare ed arricchire la raccolta tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@concilialex.it

Ultimi documenti pubblicati

La sentenza del Tribunale di Genova affronta un tema di grande interesse pratico: quanto deve essere dettagliata la domanda di mediazione nelle impugnazioni di delibere condominiali. Secondo il Tribunale, la mediazione non può essere avviata con contestazioni generiche per poi essere sviluppata solo nell’atto di citazione. L’istanza deve già indicare con sufficiente chiarezza quali aspetti della delibera vengono contestati e per quali ragioni, così da consentire alla controparte di comprendere l’effettivo oggetto della controversia. Nel caso esaminato, le censure formulate in giudizio risultavano più ampie e specifiche rispetto a quelle esposte nella domanda di mediazione. Alcune contestazioni sviluppate nell’atto di citazione – come quelle relative alla documentazione contabile, alla conformità del rendiconto ai requisiti dell’art. 1130-bis c.c., al compenso dell’amministratore e all’impugnazione del bilancio preventivo – non risultavano adeguatamente indicate nella fase di mediazione. Secondo il Tribunale, ciò ha impedito alla controparte di conoscere con esattezza il contenuto delle future domande giudiziali e di affrontarle compiutamente nel tentativo conciliativo. Per questo motivo il giudice ha dichiarato la domanda improcedibile, ritenendo non soddisfatta la condizione di procedibilità. Il problema non è stato “quando” la mediazione è stata avviata, ma “come” è stata formulata. La decisione valorizza la funzione sostanziale della mediazione, che non deve essere considerata un mero adempimento formale, ma un reale momento di confronto tra le parti. Ne deriva un’importante indicazione operativa: la domanda di mediazione deve essere redatta con attenzione e contenere già i principali fatti e motivi di contestazione che saranno eventualmente portati davanti al giudice. E’ opportuno che l’istanza introduttiva contenga una descrizione il più possibile completa e dettagliata delle censure che si intendono successivamente proporre in giudizio. Diversamente, si corre il rischio che l’intera azione venga dichiarata improcedibile senza che il giudice esamini il merito delle questioni sollevate.
La sentenza del Tribunale di Agrigento ribadisce un principio ormai consolidato: nelle opposizioni a decreto ingiuntivo relative a materie soggette a mediazione obbligatoria, l’onere di attivare la procedura grava sulla parte opposta, ossia sul creditore che agisce in senso sostanziale. Nel caso esaminato, il creditore opposto non aveva promosso la mediazione. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19596/2020, il Tribunale ha quindi dichiarato improcedibile la domanda monitoria e revocato il decreto ingiuntivo. L’aspetto più significativo della decisione è la conferma della serietà della mediazione come condizione di procedibilità. Il suo mancato esperimento non costituisce una semplice irregolarità formale, ma produce conseguenze dirette sulla sorte del titolo monitorio. La pronuncia offre inoltre un’indicazione pratica molto chiara: il creditore che abbia ottenuto un decreto ingiuntivo non può limitarsi a difenderne la validità in giudizio, ma deve attivare la mediazione quando la legge lo richiede. In caso contrario, rischia di perdere il beneficio del provvedimento ottenuto. La decisione conferma così che la mediazione obbligatoria non è un passaggio meramente formale o dilatorio, ma un istituto capace di incidere concretamente sul processo e sull’esito della domanda giudiziale.
La sentenza del Tribunale di Parma affronta un tema di grande interesse pratico: una mediazione già svolta e conclusa negativamente può sostituire quella successivamente disposta dal giudice? La risposta è netta: no. Nel caso esaminato, le parti avevano già esperito una mediazione con esito negativo. Successivamente, però, il giudice, nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, disponeva una nuova mediazione ai sensi dell’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010. La parte onerata non la attivava, ritenendo sufficiente il precedente tentativo. Il Tribunale ha chiarito che la mediazione demandata costituisce una condizione di procedibilità autonoma, che nasce dalla specifica valutazione del giudice e non può considerarsi assolta per effetto di una mediazione svolta in un diverso momento processuale. La mediazione demandata non è un semplice duplicato di quella già esperita: interviene quando la controversia ha raggiunto un diverso grado di maturazione e il giudice ritiene che vi siano concrete possibilità di confronto. La decisione valorizza un principio fondamentale: la mediabilità della lite può cambiare nel corso del processo. L’evoluzione delle difese, l’emersione di nuovi elementi e le prime valutazioni giudiziali possono rendere utile un nuovo tentativo conciliativo, anche dopo un precedente insuccesso. La pronuncia ricorda inoltre che, una volta disposta dal giudice, la mediazione demandata non è facoltativa. Le parti non possono unilateralmente valutarne l’inutilità richiamando un precedente verbale negativo. Se il giudice ne dispone l’esperimento, la procedura deve essere attivata. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere grava sul creditore opposto, quale attore in senso sostanziale. La mancata attivazione della mediazione determina quindi l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo. La sentenza si segnala perché tutela la funzione effettiva della mediazione demandata, riconoscendone l’autonomia e la natura dinamica. Il messaggio è chiaro: una mediazione già svolta non esaurisce necessariamente lo spazio della composizione. Se il giudice ritiene opportuno riaprire quel confronto in una fase diversa del processo, la relativa procedura deve essere effettivamente esperita.
La sentenza del Tribunale di Viterbo dell’11 marzo 2026 affronta un tema molto concreto nella mediazione obbligatoria: cosa accade quando la procedura si è effettivamente svolta, ma il verbale negativo viene depositato solo successivamente alla prima udienza utile. Il Tribunale adotta una lettura sostanziale e favorevole alla funzione autentica della mediazione. Ciò che conta, infatti, è che le parti abbiano realmente partecipato al tentativo mediativo prima della prosecuzione del giudizio, non il rispetto meramente formale dei tempi di deposito del verbale quando nessuno contesta che la mediazione si sia svolta. La controversia nasceva da un’opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia. Dopo l’ordine del giudice, la mediazione veniva regolarmente esperita con esito negativo; tuttavia, una parte eccepiva l’improcedibilità della domanda per il deposito tardivo del verbale nel fascicolo telematico. Il Tribunale rigetta l’eccezione distinguendo chiaramente tra l’effettivo svolgimento della mediazione e la prova documentale dello stesso. Se il tentativo conciliativo si è realmente tenuto e le parti vi hanno partecipato, la condizione di procedibilità deve considerarsi soddisfatta. Il ritardo nel deposito riguarda soltanto la dimostrazione formale dell’adempimento, non l’adempimento in sé. La decisione rifiuta quindi una lettura burocratica dell’istituto e valorizza la ratio della mediazione obbligatoria: creare uno spazio reale di confronto tra le parti. Una volta raggiunto questo scopo, un mero ritardo documentale non può travolgere il giudizio. La sentenza è significativa anche perché richiama l’art. 24 Cost., evidenziando come un eccesso di formalismo rischierebbe di comprimere il diritto di difesa e di trasformare la procedibilità in un ostacolo processuale fine a sé stesso. Per chi si occupa di ADR, il messaggio è chiaro: la mediazione obbligatoria deve essere presa sul serio, ma non ridotta a un formalismo cartolare. Conta la sostanza del confronto mediativo, non il semplice sincronismo degli adempimenti documentali.
Questa sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore assume particolare rilievo perché valorizza con chiarezza la forza della conciliazione giudiziale nel diritto del lavoro. Il principio affermato è netto: un accordo raggiunto davanti al giudice non può essere rimesso in discussione come una semplice intesa privatistica, soprattutto quando abbia già prodotto effetti concreti, come il riconoscimento di un determinato inquadramento professionale. Il caso riguardava un lavoratore del settore igiene ambientale al quale, tramite verbale di conciliazione del 2018, era stato riconosciuto il quarto livello contrattuale. Nonostante ciò, la società aveva continuato a corrispondergli il trattamento economico del terzo livello, tentando successivamente di contestare la validità dell’accordo conciliativo. Il Tribunale ha respinto tale impostazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la conciliazione giudiziale, proprio perché formata con l’intervento del giudice, gode di una stabilità rafforzata e non è liberamente impugnabile. L’intervento del terzo imparziale attribuisce infatti all’accordo una particolare affidabilità, distinguendolo dalla semplice transazione privata. La pronuncia evidenzia così un aspetto centrale anche in ottica ADR: non tutti gli strumenti conciliativi hanno la stessa forza. La conciliazione giudiziale non chiude soltanto una lite, ma stabilizza il rapporto giuridico successivo, producendo effetti sostanziali e processuali difficilmente aggredibili. Interessante anche il profilo operativo affrontato dal Tribunale. Una volta riconosciuto il quarto livello e accertata la continuità delle mansioni svolte, non spettava al lavoratore dimostrare nuovamente il proprio diritto all’inquadramento superiore. Era invece il datore di lavoro a dover provare eventuali mutamenti delle mansioni idonei a giustificare il ritorno al livello inferiore. La decisione ribadisce quindi un principio importante: gli accordi conciliativi non servono solo a definire il processo, ma anche a garantire certezza e stabilità ai rapporti futuri. Ammettere contestazioni generiche o ripensamenti tardivi significherebbe svuotare di efficacia l’intero istituto. Nel merito, il Tribunale ha accolto la domanda del lavoratore e condannato la società al pagamento delle differenze retributive. Ma il valore più significativo della sentenza sta nel messaggio di fondo: la conciliazione giudiziale è uno strumento serio, stabile e affidabile, che merita piena valorizzazione anche nel più ampio contesto degli strumenti ADR e della composizione assistita delle controversie.
La sentenza del Tribunale di Salerno merita attenzione perché attribuisce pieno valore alla proposta conciliativa del giudice ex art. 185-bis c.p.c., chiarendo che, una volta accettata dalle parti, essa produce un effetto definitivo sulla controversia e non può essere rimessa in discussione per successive valutazioni di convenienza. La vicenda nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un Comune nei confronti del concessionario di un’edicola funeraria cimiteriale. Nel corso del giudizio, il giudice formula una proposta conciliativa che viene accettata da entrambe le parti: il Comune si impegna a corrispondere € 5.000,00 a definizione della lite, oltre alle spese concordate. L’accordo viene confermato anche dall’Avvocatura comunale mediante il deposito della relativa determina di liquidazione. Successivamente, però, il Comune cambia difensori e tenta di riaprire la controversia richiamando una sentenza favorevole resa in un diverso giudizio. Il Tribunale respinge questo tentativo e afferma un principio molto chiaro: l’accettazione della proposta conciliativa perfeziona un accordo che chiude la lite e fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del processo. La decisione valorizza così la funzione concreta della conciliazione giudiziale, escludendo che possa essere trattata come un semplice passaggio interlocutorio o come una scelta reversibile. Una volta raggiunto l’accordo, il giudice deve limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere, senza tornare sul merito della controversia. La pronuncia è importante anche sul piano sistematico, perché rafforza la credibilità degli strumenti conciliativi: se fosse possibile ritirare liberamente l’adesione a una proposta conciliativa sulla base di successive valutazioni strategiche, la funzione stessa dell’art. 185-bis c.p.c. verrebbe svuotata. Nel caso concreto, il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dà atto dell’obbligo del Comune di eseguire quanto concordato. Il messaggio della sentenza è semplice ma molto netto: quando le parti accettano una proposta conciliativa del giudice, la lite è definita. E non può essere riaperta perché una delle parti, successivamente, ritiene che continuare il giudizio sarebbe stato più conveniente.
La sentenza del Tribunale di Roma è interessante soprattutto per il principio che afferma in tema di procedibilità: quando le parti hanno già svolto una mediazione effettiva, non è ragionevole imporre anche la negoziazione assistita come ulteriore passaggio obbligatorio prima del giudizio. Nel caso concreto, una società aveva agito contro il proprio avvocato per responsabilità professionale. Il convenuto aveva eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita. Tuttavia, tra le parti si era già svolta una procedura di mediazione, conclusasi senza accordo. Il Tribunale respinge l’eccezione e valorizza la funzione sostanziale degli strumenti ADR: ciò che conta non è il nome del procedimento utilizzato, ma il fatto che le parti abbiano realmente tentato una soluzione conciliativa prima del processo. La pronuncia sottolinea inoltre la particolare rilevanza della mediazione, evidenziando come la presenza di un terzo imparziale renda questo strumento più strutturato e coerente con la finalità deflattiva del sistema rispetto alla negoziazione assistita. La decisione si segnala quindi per un approccio non formalistico alla procedibilità: la mediazione già svolta viene considerata sufficiente a realizzare la finalità perseguita dal legislatore, evitando che gli ADR si trasformino in una sequenza di adempimenti puramente burocratici. Il messaggio della sentenza è chiaro: se le parti hanno già esperito un serio tentativo di mediazione, non si può impedire l’accesso al giudice per il mancato svolgimento di un ulteriore passaggio formale.
Il Giudice di Pace di Gragnano, con la sentenza n. 457/2026, ha affrontato un tema importante: cosa succede se una parte rifiuta la proposta conciliativa del giudice senza spiegarne i motivi. Nel caso concreto, una compagnia assicurativa ha rifiutato la proposta senza dire nulla. Alla fine del processo, il giudice ha dato ragione all’attore e ha condannato la compagnia non solo al risarcimento e alle spese, ma anche a pagare una somma aggiuntiva come sanzione. Il punto centrale è questo: la proposta del giudice non è obbligatoria, quindi le parti sono libere di accettarla o meno. Però non può essere ignorata. Se si decide di rifiutarla, bisogna farlo in modo serio, spiegando le ragioni (ad esempio su responsabilità, importo o prove). Un rifiuto senza motivazione viene considerato un comportamento non collaborativo, che ostacola la soluzione rapida della causa. Proprio per questo può portare a conseguenze economiche negative. La decisione si inserisce in una visione più moderna del processo civile, dove si cerca di favorire accordi e soluzioni rapide senza arrivare sempre alla sentenza finale. In sintesi: non si è obbligati ad accettare la proposta del giudice, ma rifiutarla senza spiegazioni può essere penalizzante.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 164/2026, ha esaminato un problema pratico: è valida una mediazione fatta online se non tutte le parti sono d’accordo? La risposta riguarda soprattutto il momento storico. A novembre 2022 la riforma Cartabia era già stata pubblicata, ma non era ancora in vigore. Quindi il giudice non si esprime contro la mediazione online in generale, ma applica le regole valide in quel preciso periodo. La causa riguardava la divisione di un’eredità tra più eredi. Prima di andare in tribunale, la legge impone di tentare la mediazione. Durante questo tentativo: • alcune parti hanno partecipato online, • altre si sono opposte alla modalità a distanza e hanno chiesto di rinviare. Nonostante l’opposizione, l’incontro si è svolto comunque ed è finito senza accordo. Il problema non era se la mediazione fosse obbligatoria (lo è), ma se fosse stata fatta correttamente. Secondo il Tribunale, a novembre 2022 si applicava ancora la normativa emergenziale COVID, che permetteva la mediazione online solo se tutte le parti erano d’accordo. Qui invece mancava il consenso di alcuni partecipanti. Il giudice ha stabilito che: • la mediazione svolta così è irregolare, • una mediazione irregolare equivale a non averla fatta, • quindi la causa non può andare avanti. Risultato: la domanda viene dichiarata improcedibile (cioè il giudice non entra nemmeno nel merito). Le spese legali sono state compensate (ognuno paga le proprie), vista la complessità della situazione. Non è stata cancellata la trascrizione della domanda, perché non c’è stata una decisione sul merito. Questa sentenza non è contro la mediazione online. Dice semplicemente che, in quel momento (novembre 2022), serviva il consenso di tutti per farla da remoto. Senza quel consenso, la procedura non è valida. Oggi le regole sono cambiate e la mediazione telematica è disciplinata in modo più chiaro.
Con l’ordinanza n. 9608/2026 la Cassazione interviene in modo chiarificatore sul tema della mediazione quale condizione di procedibilità. La Corte afferma che tale condizione è soddisfatta quando il procedimento sia stato effettivamente esperito con la comparizione della parte onerata dell’attivazione, anche in assenza della controparte. La mancata partecipazione del chiamato, infatti, non incide sulla procedibilità, ma rileva esclusivamente sul piano sanzionatorio e probatorio. Parallelamente, viene rafforzato il requisito della partecipazione sostanziale: la presenza del solo difensore, anche se munito di procura, non è sufficiente, in quanto parte e avvocato restano soggetti ontologicamente distinti. Ne emerge una decisione che mira a bilanciare effettività dell’istituto e diritto di azione, pur aprendo nuovi interrogativi applicativi. La mediazione non è uno strumento di blocco del processo La questione affrontata dalla Corte è tanto lineare sul piano teorico quanto problematica nella prassi: l’assenza del chiamato alla mediazione determina l’improcedibilità della domanda? La risposta è negativa. Se la procedura è stata correttamente attivata e la parte onerata compare al primo incontro — personalmente o tramite rappresentante sostanziale — la condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta. L’inerzia della controparte non può tradursi in un ostacolo all’accesso alla giurisdizione. Non basta avviare: serve un tentativo reale Il fulcro della pronuncia risiede nella distinzione tra avvio formale ed esperimento effettivo della mediazione. Il semplice deposito dell’istanza non è sufficiente: è necessario che il primo incontro si svolga e che la parte onerata partecipi in modo sostanziale. Non è invece richiesto né che tutte le parti prendano parte all’incontro, né che si sviluppi una trattativa compiuta. Ciò che conta è che il tentativo sia concreto e non meramente cartolare. La controparte non può decidere sulla procedibilità Uno dei passaggi più rilevanti dell’ordinanza è l’esclusione di qualsiasi potere “ostruzionistico” in capo al chiamato. Ammettere che la sua mancata comparizione determini improcedibilità significherebbe attribuirgli, di fatto, un potere di veto sull’azione giudiziale. La Cassazione respinge questa impostazione, impedendo che la mediazione venga piegata a finalità dilatorie o paralizzanti. La partecipazione deve essere sostanziale Se da un lato la Corte evita derive formalistiche, dall’altro ribadisce con decisione che la mediazione non può ridursi a un adempimento simbolico. La partecipazione deve essere reale: la parte deve intervenire personalmente oppure tramite un rappresentante dotato di effettivi poteri decisionali. Non sono sufficienti presenze meramente formali o deleghe prive di contenuto sostanziale. Avvocato e parte: una distinzione non superabile Il passaggio più innovativo riguarda il ruolo del difensore. Richiamando la disciplina del d.lgs. 28/2010, la Cassazione sottolinea che le parti devono partecipare “con l’assistenza degli avvocati”, formula che implica una distinzione strutturale tra assistito e difensore. Tale distinzione non può essere superata nemmeno attraverso il conferimento di una procura: l’avvocato non può cumulare in sé il ruolo di parte e quello di assistente. Ne consegue che la sua presenza esclusiva non soddisfa la condizione di procedibilità. Coerenza sistematica e criticità pratiche La soluzione adottata appare coerente sul piano normativo e funzionale: la mediazione è concepita come luogo di confronto diretto tra titolari dei diritti. Tuttavia, essa incide profondamente su una prassi consolidata, che riteneva sufficiente la presenza del difensore munito di procura sostanziale. Il rischio è quello di riaprire contenziosi su profili formali proprio mentre si cerca di valorizzare la sostanza dell’istituto. Un equilibrio non semplice La decisione tenta di evitare due opposte distorsioni: da un lato, la mediazione come mera formalità; dall’altro, la mediazione come strumento di blocco del processo. Il punto di equilibrio individuato è chiaro: la mediazione deve essere effettiva, ma non può essere sabotata dall’inerzia di una delle parti. Ricadute operative Sul piano pratico, la pronuncia impone maggiore attenzione. È opportuno che la parte partecipi direttamente o tramite un delegato distinto dal difensore, munito di poteri sostanziali ben definiti. Diventano centrali la corretta redazione della procura, la verbalizzazione dell’incontro e la qualificazione del soggetto presente. L’assenza della controparte, invece, perde ogni efficacia “strategica”, restando rilevante solo sotto il profilo sanzionatorio e probatorio. Conclusione L’ordinanza n. 9608/2026 segna un punto fermo: la mediazione non è un rito vuoto né un meccanismo di interdizione dell’azione giudiziaria, ma un passaggio che deve essere realmente esperito. Al tempo stesso, chiarisce che la partecipazione richiesta è quella della parte, non soltanto del suo difensore. Chiosa finale Il messaggio della Corte è netto: la procedibilità si gioca nella concretezza del primo incontro. Chi presidia seriamente la mediazione tutela la propria domanda; chi resta assente non paralizza il processo, ma ne sopporta le conseguenze. E, soprattutto, la mediazione esce definitivamente da una dimensione puramente “forense” per tornare ad essere un confronto tra parti reali.
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