Mediazione

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Portare avanti la cultura della mediazione è il nostro principale obiettivo e lo facciamo avendo sempre in mente l’importanza della formazione e della preparazione professionale dei mediatori, in tutte le nostre sedi. Affrontiamo e gestiamo i processi di cambiamento e garantiamo un’elevata qualità dei servizi.

Giurisprudenza

In questa sezione Concilia Lex riporta le sentenze emerse in materia di mediazione, conciliazione e A.D.R.

Vengono raccolte e riportate integralmente testi di ordinanze e sentenze pronunciate dalle Autorità giudiziarie in Italia, con lo scopo di creare una sorta di raccoglitore della giurisprudenza che si sta formando nel settore della mediazione.

L’organismo di mediazione e formazione Concilia Lex è lieta di ricevere consigli e segnalazioni in merito ad ordinanze che le consenta di integrare ed arricchire la raccolta tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@concilialex.it

Ultimi documenti pubblicati

Si dichiara l’improcedibilità dell’azione proposta per non avere, gli attori, dato corso all’introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28/2010 nel termine assegnato dal G.I. con ordinanza dell’8.7.2022. Ne segue, la pronuncia in rito di improcedibilità della domanda attorea.
E’ bene distinguere in primo luogo le domande riconvenzionali collegate all’oggetto della lite da quelle eccentriche rispetto alla stessa. Se si parte dal presupposto che la mediazione nasce al fine di deflazionare il carico delle cause pendenti nei Tribunali, questo fine non sarebbe raggiunto se fosse imposta la mediazione per le domande riconvenzionali. La condizione di procedibilità, per quanto asserito dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 07/02/2024, sussiste solo per l’atto introduttivo del giudizio e non per la domanda riconvenzionale.
Il Tribunale di Savona dichiara improcedibile la domanda di parte attrice vertente sulla impugnativa della delibera assembleare: difatti la parte istante aveva depositato l’istanza di mediazione allo scadere del trentesimo giorno e la controparte aveva ricevuto l’invito sedici giorni dopo. Il Giudice ha accolto la preliminare eccezione del condominio per l’intervenuta decadenza di parte attrice ex art.1137 cod.civ., avendo provveduto a comunicare l’instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria in epoca successiva allo spirare del termine decadenziale di 30 giorni contenuta nella citata norma
La determinazione della materia del contendere ai fini dell’applicazione dell’art. 5 comma 1 del D.lgs. 28/2010 va compiuta con riferimento alla domanda, ovvero alla sostanza della pretesa ed ai fatti dedotti a fondamento di questa.
Laddove la domanda giudiziale sia stata proposta senza ricorrere previamente al procedimento di mediazione, e venga proposta dal convenuto in giudizio la relativa eccezione, si determina un semplice differimento dell’attività giudiziale di un processo che si intende già pendente (per via della proposizione della domanda attorea). Pertanto, restano ferme le decadenze e le preclusioni che, nel frattempo, sono già maturate,ad esempio il mancato deposito di documenti o l’omessa richiesta di mezzi di prova nel rito del lavoro).
Il Giudice, Dott. Riccardo Guida, ha condannato la banca al pagamento del contributo per la mancata partecipazione alla mediazione.
L’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della mediazione civile va dichiarata con sentenza.
Il Giudice, dott. Giorgio Mazzocchi, in questa ordinanza invita ad accedere ad una mediazione demandata e decide che la condizione di procedibilità non potrà considerarsi avverata con un incontro preliminare tra i soli difensori ancorché muniti di procura speciale.
Sull’estensibilità del procedimento di mediazione a materia quale quella fallimentare sussiste dubbio, per incompatibilità di rito e di regole.
Ai fini della riunione tra due cause, si applica il criterio della prevenzione di iscrizione a ruolo: in particolare, con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la litispendenza decorre dalla data del deposito del ricorso ex. art. 633 c.p.c.
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Saranno necessari pochi step per aderire alla mediazione.

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