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Tribunale di Verona: l’eccezione di improcedibilità della domanda di mediazione per mancato esperimento spetta alla parte convenuta

Quando si ha l’intento di avanzare eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale a causa del mancato esperimento della mediazione per quanto concerne le materie obbligatorie previste dall’ex art.5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010, tale eccezione deve essere sempre portata avanti da chi è il convenuto in giudizio. In alternativa essa deve essere avanzata, entro e non oltre la prima udienza della causa, dal giudice d’ufficio. La sentenza, rilevante per il campo in cui si pronuncia, è stata emessa nei primi mesi di quest’anno (8 marzo 2016) dal Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Bissoli. Vediamo alcuni dettagli del documento.

La sentenza in oggetto si basa su una causa civile tra una coppia di coniugi ed un istituto bancario, in merito ad una richiesta di risarcimento danni per responsabilità di natura contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale relativa alla concessione di un mutuo, dopo una richiesta di pre-finanziamento prima accordata e poi ritirata dalla banca stessa con motivazioni non fondate. La difesa attorea eccepiva l’improcedibilità della domanda della banca convenuta ex art. 5, co. 1 – bis, D.Lgs 28/10, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.

Nella sentenza si legge però che preliminarmente in rito: ”va rigettata l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010 poiché la stessa avrebbe dovuto essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” . Il giudice specifica che l'eccezione di prescrizione menzionata nelle conclusioni di parte convenuta non può essere accolta in quanto solo genericamente dedotta, mentre ”nel merito deve invece ritenersi fondata la domanda risarcitoria di parte attrice ravvisando in capo alla banca una responsabilità contrattuale nell'adempimento degli obblighi assunti a seguito della concessione del mutuo con erogazione del prefinanziamento”.

Leggi la sentenza integrale qui, nella nostra sezione Giurisprudenza .

A cura dell' Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano

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