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Tribunale di Vasto: la sanzione pecuniaria scatta anche quando una o entrambe le parti rifiutano di procedere in mediazione effettiva

Una recentissima ordinanza emessa dal Tribunale di Vasto (sabato 23 aprile) nella persona del Giudice dott. Fabrizio Pasquale affronta l’attualissimo tema delle conseguenze sanzionatorie del rifiuto opposto dalle parti di proseguire nella mediazione oltre il primo incontro.

Nello specifico, l’ordinanza in questione si pone come corollario della tesi (portata avanti anche dal Tribunale di Roma nell’ordinanza del 25 gennaio scorso sulle ragioni del rifiuto delle parti, che devono essere opportunamente verbalizzate dal mediatore) secondo cui alle parti non può essere riconosciuto un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione proprio perché tale atteggiamento correrebbe il rischio di avallare la mancata applicazione della normativa in materia di mediazione.

L’intera ordinanza, comunque, presenta tre punti di notevole interesse. Innanzitutto l’assunto che la condanna alla sanzione pecuniaria scatta anche quando una o tutte e due le parti si rifiutano di andare avanti nella mediazione, in fase di primo incontro (nell’ordinanza infatti si legge condanna al versamento della somma […] come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione effettiva successiva al primo incontro). In secondo luogo l’eventualità che la domanda possa divenire improcedibile quando il rifiuto a proseguire arriva dalla parte istante. Infine: l’obbligo da parte del mediatore di invitare le parti ad esprimere le ragioni del rifiuto e di verbalizzare tali ragioni.

Leggi l’ordinanza integrale nella nostra sezione Giurisprudenza, cliccando qui !

A cura dell' Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano

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