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Tribunale di Vasto: in una mediazione delegata il mediatore ha il dovere di formulare una proposta

Se all’interno di una mediazione delegata non viene raggiunto accordo amichevole il mediatore ha l’obbligo di portare avanti una proposta di conciliazione, anche nel caso in cui le parti non ne abbiano fatto richiesta. È quanto stabilito da un’ordinanza del Tribunale di Vasto (Giudice dott. Pasquale) del 15 giugno scorso, in cui si rileva il comportamento di un mediatore che, pur conoscendo l’opinione e la prescrizione del Giudice in proposito, non avanza alcuna proposta di conciliazione ma si limita a constatare che la procedura di mediazione è stata chiusa negativamente.

La soluzione del Giudice qui è emblematica, in quanto egli stabilisce che la procedura debba essere riattivata con lo stesso mediatore, proprio per rispettare l’art. dell’art. 11 del D. Lgs. n. 28/10, cioè la formulazione di una proposta conciliativa anche senza una richiesta delle parti, venendo a mancare, altrimenti “un passaggio cruciale e ineludibile, che connota la natura stessa dell’attività del mediatore”. Senza quest’ultima, infatti, il giudice non viene messo in condizione di valutare attentamente il caso in oggetto ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 28/10.

Viene infine considerato che “il procedimento di mediazione debba essere riaperto innanzi allo stesso mediatore che lo ha precedentemente condotto e senza oneri economici aggiuntivi per le parti, dal momento che la irrituale definizione della procedura è da imputarsi esclusivamente ad una omissione del mediatore”. Ultimo aspetto da sottolineare in questa ordinanza, infine, è la precisazione riguardo alla presenza delle parti davanti al mediatore con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’albo e che “la partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.”.

Leggi l’ordinanza integrale qui nella nostra sezione Giurisprudenza

A cura dell' Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano

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