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Tribunale di Roma, Giudice Moriconi: “Primo incontro come simulacro di mediazione” (sentenza 26 maggio 2016)

Quando le parti si trovano di fronte ad una mediazione demandata dal giudice e soltanto la parte istante intende proseguire oltre il primo incontro informativo, mentre il convenuto si oppone attraverso verbalizzazione, se le motivazioni addotte da quest’ultimo risultano ingiustificate non solo la causa sarà dichiarata improcedibile, ma il convocato/convenuto sarà condannato dal giudice al pagamento di una somma pari al contributo unificato e valutazione della condotta ex art. 96 comma 3 cpc.

Tale posizione, già espressa in passato da altri Tribunali, viene sottolineata con forza dal Giudice dott. Massimo Moriconi in una sentenza del 26 maggio scorso emessa dal Tribunale di Roma, sez. XIII. La causa, che vedeva contrapposti un consigliere di amministrazione di una s.r.l. ed il suo datore di lavoro, insisteva su questioni finanziarie (deleghe per la gestione di assegni) con le vere ragioni del contendere che dal giudice stesso vengono individuate nei rapporti personali deteriorati, che ben si sarebbero potute pacificare in mediazione, mediante l’opera di un mediatore professionale. In realtà istante e convenuto si presenteranno al primo incontro informativo, ma solo la parte istante intenderà proseguire, mentre il convenuto rifiuterà.

Moriconi in questa sentenza insiste molto sull’importanza della mediazione demandata dal giudice, e ancora di più sulla differenza tra il primo incontro informativo e la mediazione vera e propria, definendo il primo solo un ”simulacro di mediazione, una sua fase introduttiva”, ribadendo l’importanza dello svolgimento della mediazione demandata. Dopo un breve excursus sulle leggi che regolano lo svolgimento della procedura di mediazione, con presenza delle parti, dei rispettivi avvocati e dei mediatori, si arriva poi a sottolineare come ”il rifiuto (ingiustificato) di procedere e di partecipare alla mediazione costituisce la violazione della regola. E, come per ogni violazione, in qualsiasi sistema (penale e non), è la parte che invoca una giustificazione scriminante a doverla quanto meno allegare”.

Per leggere la sentenza integrale in ogni suo dettaglio vai alla sezione Giurisprudenza del sito.

A cura dell' Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano

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