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Tribunale di Nola: l’omesso avvio della mediazione dopo 15 giorni determina l’improcedibilità della domanda

Un’interessante sentenza emessa dal Tribunale di Nola lo scorso 3 marzo può costituire un altro esempio dei diversi e contrastanti orientamenti assunti dalla giurisprudenza italiana nei confronti della procedura di mediazione. In questo caso due sono i punti affrontati qui: il termine dei 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, che in questo caso viene considerato come perentorio; e l’obbligo di attivazione della mediazione che, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, spetta all’opponente.

In pratica in questa sentenza, che ha come oggetto, appunto, un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice Unico (dott. Lorenzo Corona) si basa innanzitutto sull’art.5, II comma del d.lgs. n. 28/2010, come integrato dal D.L. n 69/2013 (legge n. 98/2013), rispetto ad una precedente ordinanza di un anno prima in cui aveva invitato le parti in causa a presentare domanda di mediazione. Dal momento che “Nessuna delle parti ha provveduto a proporre istanza di mediazione, come disposto con la suddetta ordinanza”, ordinanza che metteva in evidenza come fosse “perentorio il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione”, la domanda viene dichiarata improcedibile.

Ma non finisce qui. Richiamandosi alla disposizione di cui all’art.633 c.p.c., ai sensi della quale, “ove venga dichiarata l’estinzione del giudizio di opposizione, ciò che viene meno non è la domanda proposta in sede monitoria dal creditore ma la domanda dell’opponente volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che quest’ultimo in seguito della dichiarazione di estinzione diviene definitivo ed acquista efficacia esecutiva […]” il Giudice stabilisce anche che il soggetto su cui debba gravare l’onere dell’avvio della mediazione obbligatoria sia l’opponente al decreto ingiuntivo e non l’opposto. Sottolineando inoltre l’avallo della Corte di Cassazione a questa interpretazione, il Tribunale dichiara l’improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato esperimento del procedimento di mediazione e condanna la parte opponente a pagare alla parte opposta le spese di lite.

Leggi la sentenza integrale nella nostra sezione Giurisprudenza cliccando qui

A cura dell' Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano

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