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Tribunale di Napoli Nord: in caso di opposizione a decreto ingiuntivo l' attivazione della mediazione spetta all' opposto

Mediazione e giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo: a chi spetta l’ attivazione della procedura? Da un po’ di tempo sembra di assistere ad una partita a tennis tra i vari Tribunali d’ Italia nell’ interpretazione della Giurisprudenza in proposito. L’ ultimo parere arriva da un’ ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli Nord (Giudice Istruttore, dott. Rabuano) lo scorso 11 luglio. L’ ordinanza in questione stabilisce che il dovere di attivazione della mediazione, in caso di decreto ingiuntivo, spetta all’ opposto.

Qui la materia del contendere è di natura bancaria/finanziaria e ruota intorno alla richiesta di provvisoria esecutorietà di un titolo monitorio formulata nei confronti di una società immobiliare, richiesta peraltro accolta dal tribunale. Nell’ ordinanza ci si rifà a due articoli, il 648 cpc rubricato “Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione”, che al co. 1 dispone come “Il giudice istruttore, se l’ opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione , può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l’ esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’ art. 642” e all’ art. 50 TUB, rubricato “Decreto ingiuntivo”, che stabilisce come “La Banca d’ Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ ingiunzione previsto dall’ art.633 del cpc anche in base all’ estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve dichiarare che il credito è vero e liquido […]”.

Dopo aver rilevato che la banca opposta aveva prodotto tutta la documentazione richiesta, il tribunale ha adottato il decreto ingiuntivo ed ha ritenuto che l’ eccezione formulata dalla società in questione della produzione degli estratti conto completi risultasse infondata, dal momento che tutti gli estratti conto comparivano come depositati. Il Giudice cita a questo punto l’ art. 5 co.1 bis e l’ art. 6 e 8 del D.lgs 28/2010, riepilogando la corretta procedura di mediazione per legge, sottolineando le materie per cui essa è obbligatoria, e come “Al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l’ assistenza dell’ avvocato” implica la volontà di favorire la comparizione personale della parte” .

Detto ciò, il Tribunale arriva a stabilire che il cosiddetto “onere di impulso ad avviare la procedura” sia destinato alla parte opposta, sottolineando come questo sia il costante orientamento della Giurisprudenza. Con l’ esplicito dissenso dall’ orientamento contrario della Corte di legittimità, in questa ordinanza si precisa come […]”l’ opponente ha il potere e l’ interesse ad introdurre (invece) il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. Invero il legislatore dispone l’ onere di attivare la procedura di mediazione a carico di colui che vuole far valere in giudizio un diritto e questa disposizione non può essere interpretata violando il principio di difesa e stabilendo l’ onere , in caso di opposizione a titolo monitorio, della parte che invece ha interesse e necessità di introdurre il giudizio di merito al fine di far accertare fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere con l’ ingiunzione”.

Leggi l’ ordinanza nella nostra sezione Giurisprudenza cliccando qui

A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano

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