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Tribunale di Firenze, opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere di avviare la mediazione grava sulla parte opposta

Continua il tam tam di interpretazioni giurisprudenziali sull’onere di avviare la procedura di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo. Se diverse ordinanze, anche in passato, si sono pronunciate in merito all’opponente, numerose sono anche le sentenze che ritengono che l’onere spetti alla parte opposta.

È il caso dell’ultima ordinanza, in termini di tempo, emessa dal Tribunale di Firenze, Giudice dott. Anna Primavera, pochi giorni fa, il 22 marzo, che si è espresso prendendo in considerazione come punto focale l’art. 5 del D.lgs 28/2010 (articolo che si dimostra il vero oggetto della discussione nelle diverse interpretazioni da un ordinanza all’altra).

In tal senso il Tribunale di Firenze si è dunque espresso, ritenendo opportuno che l’onere di avviare procedura di mediazione spetti alla parte opposta, proprio interpretando il suddetto art. 5 come spinta alla promozione di un procedimento obbligatorio di mediazione per chi intenda esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia […] e tale è l’attore sostanziale, ovvero […] il convenuto opposto. Questo perché l’intento del legislatore, si motiva, è quello di assicurare al creditore il recupero del proprio credito nella maniera più certa possibile.

C’è da dire che il Tribunale di Firenze non è nuovo a tali pronunciamenti, basti ricordare che già nelle ordinanze del 17 gennaio e del 15 febbraio scorsi si era espresso, attraverso i Giudici dott. Riccardo Guida e Luciana Breggia, verso questo stesso orientamento. Tutto ciò nonostante l’intervento chiarificatore arrivato con la sentenza n.24629 della Corte di Cassazione – III sez. Civile, il quale aveva sposato la tesi che pone in capo all’opponente l’avvio della procedura di mediazione. La giurisprudenza, insomma, in questo frangente, si dimostra ancora molto eterogenea.

A cura dell' Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano

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