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TAR Abruzzo: La proposta del mediatore prescinde dalla presenza e dalla volontà delle parti

Assoggettare la formulazione della proposta del mediatore alla volontà delle parti potrebbe condurre ad un inaridimento del procedimento di mediazione, soprattutto tenendo conto dei suoi scopi deflativi. È stato questo il principio guida seguito dal TAR Abruzzo, sede di Pescara, Sez. I, nella sentenza del 24 febbraio - 13 marzo scorso in cui si è pronunciato su un regolamento di procedura. In una parte di questo regolamento, infatti, veniva impedita la formulazione della proposta di mediazione in caso sia di mancata adesione di una delle parti, sia in caso di mancata richiesta congiunta.

Il TAR Abruzzo ha dunque ritenuto illegittimo tale parte del regolamento, dal momento che funzioni principali dell'istituto della mediazione sono proprio quella attiva e deflattiva. Non bisogna, perciò, limitare la proposta di mediazione alla mera ricognizione delle attività delle parti – con la conferma di un onere del mediatore di formulazione di una proposta anche in assenza della concorde volontà delle parti. Già la Direttiva del ministro della Giustizia, nel 5 novembre 2013, aveva evidenziato come il procedimento di mediazione debba costituire "un effettivo momento di composizione delle possibili future controversie giudiziarie", cassando quindi tutte le interpretazioni che intendevano relegarlo nella sola condizione di procedibilità e in un "vuoto ed oneroso adempimento burocratico".

Ancora prima, il 4 aprile del 2011, il ministero della Giustizia con una circolare aveva già avuto modo di chiarire, in ossequio al principio di effettività, come il mediatore avesse l'obbligo di portare avanti la proposta di mediazione anche in presenza di una sola parte, potendo "ragionare" con l'unica parte presente nel procedimento: Questo perché la sola parte presente potrebbe rivalutare la situazione e rivedere o ridimodulare la pretesa originaria. Anche secondo il TAR Abruzzo, quindi, il mediatore ha l'onere di conformare la sua attività ad un'ottica propulsiva ispirata ai canoni di efficacia ed effettività del procedimento.

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A cura dell'addetto stampa di Concilia Lex S.p.A., dott.ssa Jenny Giordano

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