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Sentenza Cass. Civile Sez. III n. 5760 del 10. 03.2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere
Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere
ha pronunciato la seguente: >br/>
sentenza
sul ricorso proposto da:

A.S.L. NAPOLI (OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 9, presso lo studio dell’ avv. Emiliano Amato, rappresentato e difeso dall’ avv. MANZIONE WLADIMIRO giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
G.G., domiciliato in Nocera Inferiore, Via Filippo dentice d’ accadia,31 (studio avv. Gennaro Cavallaro);

– intimato –
e contro
CENTRO MINERVA PRO IUVENTUTE s.r.l., domiciliato in Nocera Inferiore, Via Filippo dentice d’ accadia,31 (studio avv. Gennaro Cavallaro);
– intimato –
e contro
CENTRO ATHENA s.n.c, domiciliato in Nocera Inferiore, Via Filippo dentice d’ accadia,31. 30 (studio avv. Gennaro Cavallaro);
– intimato –
e contro
CENTRO FISIOTERAPICO s.r.l., domiciliato in Nocera Inferiore, Via Filippo dentice d’ accadia,31 (studio avv. Gennaro Cavallaro);
– intimato –
e contro
ISTITUTO CARDIOLOGICO MEDITERRANEO s.r.l., domiciliato in Nocera Inferiore, Via Filippo dentice d’ accadia,31 (studio avv. Gennaro Cavallaro);

– intimato –
e contro
CENTRO FISIOTERAPICO MEDITERRANEO s.r.l., domiciliato in Nocera Inferiore Via Filippo dentice d’ accadia,31 (studio avv. Gennaro Cavallaro);
– intimato –
e contro
SAN PAOLO I.M.I. – BANCO DI NAPOLI, domiciliato in Napoli, Via Toledo;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Napoli in data 26 novembre 2003;

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;
udito il P.M. in persona del Cons. Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato subordinato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con pignoramento presso terzi del 16 settembre 2002, notificato all’ ASL Napoli (OMISSIS), il 26 settembre 2002, l’ avv.to M.G. (in proprio) ha pignorato le somme dovute da San Paolo IMI – Banco di Napoli s.p.a. – sede di (OMISSIS) (terzo pignorato) nonchè le somme dovute da San Paolo IMI Banco di Napoli s.p.a. sede di (OMISSIS) (altro terzo pignorato).

La procedura è stata introdotta avanti il Tribunale di Salerno – sez. di Cava dei Tirreni ed il pignoramento è stato effettuato dall’ Ufficiale Giudiziario della sezione di Cava dei Tirreni.

A seguito di interventi spiegati da ulteriori creditori nella procedura, è stato attivato un successivo pignoramento in estensione, ai sensi dell’ art. 527 c.p.c., notificato all’ ASL NA (OMISSIS) in data 1 aprile 2003.

E’ stato quindi nuovamente convenuto avanti al Tribunale di Salerno -sezione distaccata di Cava dei Tirreni sia l’ A.S.L. Napoli (OMISSIS) (debitore esecutato) che l’ istituto San Paolo IMI – Banco di Napoli sede di (OMISSIS) (terzo pignorato), per la dichiarazione di quantità nonchè l’ istituto San Paolo IMI – Banco di Napoli sede di (OMISSIS) (altro terzo pignorato) per la dichiarazione di quantità.
Il pignoramento in estensione è stato eseguito sempre dall’ Ufficiale Giudiziario dell’ Ufficio del Tribunale di Salerno, sezione di Cava dei Tirreni.
Il terzo pignorato San Paolo IMI, sede di (OMISSIS) è comparso dinanzi il Giudice di Cava dei Tirreni ed ha dichiarato la sussistenza di somme di danaro, mentre quello con sede a Cava dei Tirreni ha dichiarato che nessun rapporto di conto corrente con l’ A.S.L. NA (OMISSIS) esisteva a Cava dei Tirreni e rendeva dichiarazione negativa.

L’ A.S.L. NA (OMISSIS) ha proposto opposizione al pignoramento con atto depositato all’ udienza del 18 aprile 2003, e quindi il G.E. ha condizionato ogni provvedimento sulla assegnazione all’ esito del giudizio di opposizione.

Con sentenza del 22 settembre 2003 depositata in pari data (e non notificata), il Tribunale di Salerno, sezione di Cava dei Tirreni, ha rigettato l’ opposizione.
Propone ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’ art. 111 Cost., la A.S.L. NA (OMISSIS) con sei motivi.

Resistono con controricorso S.A., B.A., M.G., P.R., Mu.To., E.A., E.C., Merck Sharp & Dome s.p.a., Industria Farmaceutica Serono s.p.a., C.M. e Kedrion s.p.a..

La ricorrente A.S.L. NA (OMISSIS) ha depositato memoria ai sensi dell’ art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente A.S.L. NA (OMISSIS) premette che contro la sentenza del giudice dell’ esecuzione ha proposto sia appello (per la parte della sentenza che è riconducibile ad una opposizione alla esecuzione), sia ricorso per cassazione (per la parte relativa alla opposizione agli atti esecutivi e cioè alla contestazione della legittimità di singoli atti).

Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge (artt. 9, 26, 19, 28, 112, 159, 543, 547 e 617 c.p.c., art. 1834 c.c., D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107) in quanto i pignoramenti eseguiti sarebbero nulli perchè sarebbero stati eseguiti da Ufficiale Giudiziario incompetente per territorio e trattati da giudice incompetente, dato che i pignoramenti erano stati eseguiti a Napoli, fuori della circoscrizione della sezione di Cava dei Tirreni.

Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 527 c.p.c.) in quanto il pignoramento in estensione sarebbe applicabile alla sola espropriazione presso il debitore e non già presso terzi; in ogni caso i beni avrebbero dovuto trovarsi nello stesso circondario del giudice della esecuzione.

I primi due motivi vanno trattati congiuntamente in quanto connessi tra loro.

Si rileva che, in realtà, la ratio decidendi assunta dalla Corte territoriale è fondata sia sulla esigenza di stabilire un raccordo tra la norma di cui all’ art. 26 c.p.c., e quella di cui all’ art. 19 c.p.c., nel senso che quando il terzo pignorato sia un istituto di credito, è sufficiente che questi sia presente nel territorio del giudice adito con un rappresentante abilitato a stare in giudizio; sia sulla considerazione che il terzo debitore nei confronti del quale procedere è una scelta che compete al creditore procedente e poichè essa attiene al merito, non può incidere sulla competenza territoriale del giudice dell’ esecuzione; sia sulla osservazione che la dichiarazione validamente espressa resa dal terzo pignorato ai sensi dell’ art. 547 c.p.c., è sufficiente a radicare la competenza del giudice adito.

La censura indicata dalla ricorrente si limita invece a contestare la valutazione espressa in relazione alla prima questione, ignorando del tutto le altre, con la conseguenza che l’ omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’ inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’ eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla “ratio decidendi” non censurata e quindi la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (in tal senso: Cass. 18 aprile 1998 n. 3951).

I motivi risultano pertanto inammissibili.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge (L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 147, e D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14) in relazione alla pretesa tardività dell’ opposizione. La L. n. 388 del 2000, art. 147, imponeva un termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per la proposizione dell’ azione esecutiva. Sarebbe stato violato anche il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 1 bis.

La sentenza impugnata, sul punto, rileva l’ inammissibilità dell’ eccezione di nullità perchè sollevata tardivamente, vale a dire soltanto con la comparsa conclusionale; rileva quindi che il termine di almeno 120 giorni dopo la notifica del titolo in forma esecutiva, per la notifica degli atti di pignoramento risulta osservato, poichè il titolo fu notificato in data 16 maggio 2002, mentre i pignoramenti furono notificati il 26 settembre 2002 e il 4 aprile 2003. La ricorrente si limita a ripetere che il termine non sarebbe stato osservato, senza fornire alcun elemento che valga a smentire quanto affermato in sentenza. Nè si precisano i termini degli ulteriori profili di nullità (mancanza dei dati anagrafici e del codice fiscale dei creditori, come prevede la L. 28 febbraio 1997, n. 30, art. 1 bis, introdotto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 147). Il motivo risulta quindi privo della necessaria specificità, contenendo, peraltro, elementi mai dedotti prima della formulazione del presente ricorso per cassazione.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione di legge (artt. 474, 475, 499 e 101 c.p.c., e art. 87 disp. att. c.p.c.) in relazione al mancato deposito dei titoli che avevano dato luogo all’ esecuzione.

La censura è inammissibile nella presente sede di impugnazione, poichè non si tratta di questione relativa l’ opposizione agli atti esecutivi, devoluta alla cognizione di questa Corte ai sensi dell’ art. 111 Cost.; nella specie viene contestato il diritto del creditore istante a procedere ad esecuzione forzata in assenza del titolo del quale deve essere assicurata la disponibilità ai sensi dell’ art. 499 c.p.c., e quindi l’ impugnazione relativa doveva essere proposta nelle forme dell’ appello alla sentenza del giudice dell’ esecuzione.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione di legge (art. 282 c.p.c.) in quanto la distribuzione delle somme ai creditori era stata disposta sulla base di una sentenza dichiarativa (e cioè quella oggetto della presente impugnazione).

La censura non riguarda la sentenza impugnata, ma atti successivi e conseguenti alla stessa (e cioè la distribuzione che sarebbe avvenuta successivamente) e non può quindi formare oggetto di impugnazione della sentenza medesima.

Con il sesto motivo si denuncia la violazione di legge (art. 480 c.p.c.) in quanto le somme riportate in precetto non erano conformi alla tariffa professionale.
Il motivo manca della necessaria specificazione delle singole voci per la quali vi sarebbe stata la liquidazione inferiore ai minimi previsti dalla tariffa forense: è principio più volte affermato da questa Corte che ai fini della verifica della corretta liquidazione delle spese processuali, il ricorrente non può limitarsi alla denuncia dell’ avvenuta violazione del principio di inderogabilità, ma ha l’ onere della specifica ed analitica indicazione delle voci e degli importi spettanti (Cass. 19 aprile 2006 n. 9082).

Il ricorso merita quindi il rigetto; segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto, ai fini della liquidazione, che tra la ricorrente ASL Napoli (OMISSIS) e i controricorrenti S., Mu., B. e P. è stata perfezionata una transazione dopo la notifica dei rispettivi ricorsi.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di cassazione, che liquida in favore di Merck Sharp & Dohme Italia, Industria Farmaceutica Serono, C.M. e Kedrion in Euro 1.600,00, per onorari; in favore di M.G. ed E.A. in Euro 1.400,00, per onorari; oltre Euro 100,00, per spese ed oltre spese generali ed accessori come per legge;
compensa le spese degli giudizio per gli altri controricorrenti.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2009

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