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Presenza in mediazione: i requisiti del diniego in un’ordinanza del Tribunale di Vasto

Un’ordinanza pubblicata nella giornata di oggi, 15 dicembre 2016, affronta il caso (abbastanza ricorrente) in cui la parte invitata in mediazione (nella fattispecie si tratta di una banca) non compare al primo incontro di mediazione, ma fa pervenire alla segreteria dell’organismo una comunicazione scritta in cui anticipa la propria intenzione di non presentarsi in mediazione, illustrando i motivi del rifiuto di partecipare.

Nell’applicare alla banca assente la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/10, tale ordinanza del Tribunale di Vasto (giudice estensore dott. Fabrizio Pasquale) si sofferma sull’analisi dei requisiti che la manifestazione di dissenso alla mediazione deve avere, ai fini della sua valida formulazione. In particolare, richiamando una terminologia tipica del settore medico, l’ordinanza afferma che il dissenso deve essere non solo personale, ma anche consapevole, informato e, soprattutto, motivato, dettando una sorta di decalogo per la corretta formulazione del rifiuto di partecipare alla mediazione. Il giudice Pasquale precisa molto chiaramente come ”La condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata”, dal momento che è lo spirito stesso della mediazione che prevede come basilare ed imprescindibile la presenza delle parti in mediazione, a partire dal primo incontro.

Perciò, anche se una delle due parti spiega le ragioni per cui non può partecipare alla mediazione, tali motivazioni non possono essere considerate valide a fini giuridici ma esclusivamente a titolo di cortesia. Ne deriva che l’organismo di mediazione non è tenuto a prendere in considerazione o ad esaminare nel merito detta comunicazione scritta, se non a fini strettamente attinenti a profili organizzativi e logistici per la celebrazione del primo incontro.

Per leggere la sentenza integralmente vai nella sezione Giurisprudenza del nostro sito, cliccando qui .

Si ringrazia il giudice del Tribunale di Vasto, dott. Fabrizio Pasquale, per il suo commento e per l’ordinanza inviataci.

A cura dell' Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano

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