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Opposizione a decreto ingiuntivo: la competenza territoriale è quella del foro di residenza del consumatore

Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo che vedono come protagonisti dei consumatori, le clausole che hanno l’ effetto di stabilire, per le controversie, la sede del foro competente in località diverse da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore vanno considerate vessatorie, dunque nulle. In particolare, in tema di contratti finanziari, la regola applicata è quella prescritta dall’ art. 33/2 lett. u del D.lgs n. 206. Il foro di competenza individuato, quindi, nei casi di contratti di finanziamento sottoscritto con il consumatore, è esclusivamente quello di residenza del consumatore medesimo.

È, in sintesi, quanto stabilito dalla sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 25 febbraio del 2016 (estensore giudice dott. Leonardo Scionti). Il caso riguardava l’ opposizione ad un decreto ingiuntivo inviato da una società finanziaria ad un consumatore che aveva loro richiesto un finanziamento. Con il decreto ingiuntivo la società pretendeva un pagamento di circa 9 mila euro. Il consumatore si opponeva, a questo punto, al decreto (in qualità di opponente) facendo presente attraverso il suo avvocato come il Tribunale assegnato non fosse competente, in quanto non corrispondente al suo luogo di residenza. La società, in qualità di opposta, deduceva invece l’ improcedibilità dell’ opposizione per omessa attivazione del procedimento di mediazione obbligatorio. Contestava poi l’ eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale avanzata dall’ opponente sostenendo ”di aver agito in buona fede, non essendo a conoscenza del trasferimento di residenza del consumatore”.

Questi i fatti. Il giudice, fatte le dovute valutazioni del caso, accoglie l’ opposizione del consumatore in oggetto, ”avuto riguardo all’ eccepita incompetenza funzionale del Tribunale adito”. Per applicare questa regola si rifà all’ art. 33/2 lett. u del D.lgs n. 206 (Codice del Consumo), secondo cui ”Le clausole che hanno l’ effetto di stabilire, per le controversie, la sede del foro competente in località diverse da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore vanno considerate vessatorie, dunque nulle”.

Leggi la sentenza integrale nella nostra sezione Giurisprudenza, cliccando qui , e poi leggi l’ articolo anche sul blog di Concilia Lex .

A cura dell’ addetto stampa Brain Med, dott.ssa Jenny Giordano

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