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Opposizione a decreto ingiuntivo: a chi incombe l'onere di attivare la mediazione?

Il G.I. Dr. Marzocchi del Tribunale di Pavia, nel “demandare” ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 2 D.Lgs. 28/2010 fornisce un’interessante interpretazione sul punto. Egli ha disposto in primis la possibilità di attivare il tentativo di mediazione ad opera della parte più diligente, ma ponendo, ai fini della procedibilità della domanda, l’onere di attivazione in campo al convenuto opposto, sposando quindi la tesi che l’opposto riveste la posizione di attore sostanziale, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione.

In effetti, è certo che nel giudizio di opposizione il Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia. Tale ontologica essenza dell'istituto fa sì che, in realtà, sia l'opposto che riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto.

L’ordinanza invita anche a convocare un terzo che nel caso di specie risulta il debitore principale, seguendo l’impulso della banca opponente che sostiene che a causa di quest’ultimo ella sia impossibilitata a produrre la documentazione chiesta dall’opposto. Inoltre invita le parti a fare un tentativo serio, cioè effettivo di mediazione, ritenuto che il regolare ed effettivo svolgimento della mediazione sarà condizione di procedibilità del giudizio, si avvisa che non sarà considerata soddisfatta la condizione con un mero incontro preliminare tra i difensori delle parti e il mediatore, essendo all’uopo necessaria la personale presenza delle parti o di loro procuratori ad negotia, muniti del potere di concludere l’accordo; Si invitano le parti, ove una di esse dichiarasse la propria impossibilità di partecipare o di proseguire nella mediazione oltre il primo incontro, e ove in tale eventualità non fosse disposto un rinvio per consentirle di partecipare, a chiedere che il mediatore verbalizzi quali ostacoli oggettivi impediscono la partecipazione al primo incontro o si frappongono alla prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro.

Tale verbalizzazione non sarà considerata in violazione della riservatezza, riportando elementi valutabili ai fini delle decisione, ex art. 116, co. 2, cpc. Si rammenta che l’art. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010.
L’ordinanza inoltre non autorizza la precisazione delle conclusioni già programmata come solitamente accade bensì rinvia la causa per la verifica della procedibilità del giudizio e per la precisazione delle conclusioni. Ben vengano queste decisioni, così ben articolate, che non potranno che giovare alla diffusione in maniera radicale dell’istituto della mediazione.

A cura Responsabile Scientifico Concilia Lex Avv. Pietro Elia

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