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Mediazione svolta dopo i 15 giorni stabiliti dal giudice: procedura valida perché il termine non è perentorio

Se il tentativo di mediazione obbligatoria viene esperito oltre il termine dei 15 giorni assegnato dal Giudice la procedura conciliativa non risulta inficiata e, di conseguenza, non si determina né improcedibilità di giudizio, né tantomeno decadenza per opposizione a decreto ingiuntivo, a patto che il tentativo di mediazione risulti effettivo.

È quanto deciso dal Tribunale di Milano (giudice estensore, dott.ssa Valentina Boroni) in un’ordinanza dello scorso 27 settembre. Il motivo risiede nel fatto che il termine stesso dei 15 giorni non possiede natura perentoria e dunque permane la condizione di procedibilità (“tale situazione consente di non ritenere operante la improcedibilità prevista per il mancato esperimento del procedimento, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5 d. l.vo 4.3.2010 n. 28, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento”). Occorre, pertanto, dare spazio all’effetto sostanziale del procedimento.

Questo perché, sempre stando alle parole del giudice, riguardo all’argomento della mediazione in questione: “Il procedimento obbligatorio non riguarda la domanda di regresso svolta dal convenuto, essendo l’indicazione dei casi effettuata dal legislatore non estensibile oltre a quelli ivi previsti e non potendosi ricondurre la domanda di regresso alla domanda di responsabilità sanitaria medica”. Per quanto concerne, poi, l’opposizione a decreto ingiuntivo, se il tentativo di mediazione è avvenuto correttamente, gli effetti di decadenza vengono meno. Occorre, però, per arrivare alla decisione, passare ad un’istruttoria non svolta in primo grado.

Per leggere la sentenza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del nostro sito web , oppure clicca qui .

A cura dell' Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano

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