Mediazione promossa dal Tribunale di Palermo
Nelle materie sottoposte all'obbligo dell'esperimento preventivo del tentativo di conciliazione, anche se le parti di comune accordo chiedono al giudice di evitare la mediazione, il giudice deve eccepire d'ufficio l'improcedibilità, e con ordinanza deve rinviare la causa ad una udienza successiva e non inferiore ai quattro mesi assegnando il termine di 15 giorni per presentare l'istanza di mediazione, al fine di consentire l’espletamento della procedura conciliativa.
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