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Mediazione delegata: perentorietà o meno del termine dei 15 giorni? Due diversi orientamenti

Torniamo periodicamente a parlare di mediazione demandata dal Giudice, e nello specifico oggi ci soffermeremo sul termine dei 15 giorni, questione sempre dibattuta per quanto riguarda la loro considerazione in essere. Si tratta cioè di un termine perentorio, oppure no? La risposta è ancora lontana dall’essere trovata, e lo testimoniano anche i differenti orientamenti adottati da diversi tribunali in Italia.

Nello specifico, recentemente un’ordinanza della Corte d’Appello di Milano, del 28 giugno 2016, aveva decretato che “il mancato rispetto di un termine di natura ordinatoria, fissato dal giudice in stretta applicazione dei termini di legge previsti ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010, non comporterebbe […] l’improcedibilità del giudizio, stante la natura non perentoria del termine medesimo, la cui mancata osservanza non determina certamente gli effetti decadenziali rilevati dal giudice, atteso che il tentativo di mediazione è stato regolarmente ”espletato”.

Tale orientamento, seppur accolto in larga parte da diversi tribunali in Italia, contrasta però con altre sentenze. Una di queste, recentissima, risale ai primi all’8 febbraio di quest’anno ed è la n.445, emessa dal Tribunale di Cagliari, Giudice estensore dott. Ignazio Tamponi. Quest’ultimo ha ritenuto infatti che “Il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di mediazione, previsto dall’art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. 28/2010, ha, in ragione della sua funzione e delle conseguenze decadenziali che il suo mancato rispetto determinano, natura perentoria ed ivi i richiami giurisprudenziali di legittimità e di merito […]”. A questo proposito si può contare anche sulla sentenza del Tribunale di Napoli del 14 marzo 2016, che anche insisteva sugli stessi princìpi. Il giudice Tamponi continua: “così che dal suo mancato rispetto consegua la necessità per il giudice di emettere una pronunzia di rito contenente la declaratoria della improcedibilità del processo”.

Stando a questo tipo di orientamento, il non osservare il termine dei 15 giorni (considerato qui, appunto, di natura perentoria) conduce dritti all’improcedibilità della domanda. Nel dare forma a tale sentenza il giudice ovviamente non tiene conto del fatto che la normativa di riferimento non si è mai espressa direttamente sulla natura del termine assegnato dal giudice e che, come l’orientamento opposto ci mostra, si debba dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento (in questi termini si veda proprio l’ordinanza della Corte di Appello di Milano sopra citata).

A cura dell'addetto stampa Concilia Lex S.p.A. dott.ssa Jenny Giordano

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