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Mediazione Civile, i vantaggi economici e fiscali sono infiniti

Mediazione Civile, i vantaggi economici e fiscali sono infiniti
di Vinicio Marchetti
Addetto Stampa CONCILIA LEX





Mediazione Civile, i vantaggi economici e fiscali sono infiniti





Sono notevoli e fortemente interessanti i vantaggi offerti dal ricorso alla mediazione civile. Sono previsti, infatti, vantaggi fiscali in grado di ridurre drasticamente tutte le spese di gestione. Un vantaggio economico che, neanche a dirlo, non è neanche immaginato all'interno del consueto iter giudiziale.

Uno dei vantaggi più interessanti, senza ombra di dubbio, è la possibilità di avvalersi di una mediazione gratuita per tutti i soggetti che, durante il percorso, possono beneficiare del patrocinio gratuito. In questo caso, infatti, il conciliatore non dovrà ricevere assolutamente nessuna indennità.

Neanche a dirlo, tutti gli atti provenienti dal procedimento di conciliazione sono del tutto esenti dalle varie imposte di bollo e da tutte le relative spese, tasse o diritti di qualsivoglia natura. Non è dovuta la minima imposta di registro se il verbale di conciliazione in auge ha un valore inferiore ai 50.000 euro. Tutti i valori superiori, invece, richiedono soltanto la parte eccedente. Per quanto concerne, invece, il pagamento di tutte le indennità che, nel complesso, dovranno essere dovute all'organismo di mediazione, le parti coinvolte avranno diritto a un credito d’imposta in grado di raggiungere un massimo di 500 euro (ma questo solo in caso di successo all'interno della mediazione) e un minimo di 250 euro (in caso di insuccesso).

Per poter sfruttare al meglio il credito d’imposta, il valore dello stesso deve essere presente e indicato con chiarezza all'interno della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la mediazione.

L’importo del credito deve essere necessariamente indicato all’interno della colonna 1 del Rigo G8 per tutti i contribuenti che presentano il modello 730. I contribuenti che, invece, utilizzano il modello Unico, devono indicare il suddetto credito nel quadro CR, presso la sezione VI. In seguito, poi, tutti i titolari di reddito d'impresa dovranno rendere noto il credito nel quadro RU Sezione XIX con codice 78.

La legge non prevede la pretesa del credito a rimborso e anche il contributo alla formazione del reddito al fine delle imposte ma può essere utilizzata una compensazione attraverso il modello F24 cominciando dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero della Giustizia.




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