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Mediatori, formazione e compensi: facciamo un po’ di chiarezza

Sebbene si parli molto dell’adeguata formazione di cui i mediatori o gli avvocati/mediatori hanno bisogno per svolgere correttamente questa professione, è sempre bene continuare a fare chiarezza su questo argomento, tenendo come riferimento la Legge 98/2013, la quale ha apportato delle modifiche al decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Vediamo allora quali sono i punti salienti in proposito.

Innanzitutto bisogna dire che proprio ai sensi della Legge 98/2013, art. 16 comma 4 bis, “gli Avvocati iscritti all'albo sono mediatori di diritto: essi devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorici-pratici a ciò focalizzati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55-bis del codice deontologico forense”.

Chiarito ciò, va sottolineato come una volta inseriti nell’elenco dell’organismo, tutti dovranno essere in possesso di una specifica formazione ed uno specifico aggiornamento biennale. Tale aggiornamento è fondamentale per chi desidera svolgere questo lavoro in maniera impeccabile e da serio professionista, ed è in riferimento a quanto disposto dalla circolare del ministero della Giustizia del 27 novembre 2013, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55 bis del codice deontologico forense.

In tema di compensi, invece, molti ancora si chiedono se al mediatore spetti o meno un compenso in caso di un accordo non raggiunto in sede di primo incontro informativo/programmatico. La risposta, in questo caso, arriva dall’articolo 17 del decreto legge 28 del 2010, con una novità introdotta, il comma 5 ter, proprio dalla legge 98/2013, che in questo caso stabilisce come: ” Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”.

A cura dell' Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano

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