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Maglie più larghe della Consulta per la negoziazione assistita

La Corte Costituzionale, recentemente ha avuto modo di occuparsi del caso di sovrapposizione tra condizioni di procedibilità della negoziazione assistita obbligatoria avvenuta con l’art. 3, del d.l. 132/2014, convertito in l.n. 162/2014, e la procedura stragiudiziale obbligatoria prevista dall’art. 145, d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

La Consulta, attraverso la sentenza n. 162, del 7 luglio 2016, con la quale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell’art. 3, comma 1, d.l. 132/2014, sollevata dal giudice a quo, il quale ha denunciato che l’introduzione di una ulteriore condizione di procedibilità, che si sovrappone alla condizione di proponibilità già prevista dagli artt. 145 e seg., del d.lgs. 209/2005, in tema di azioni risarcitorie del danno da circolazione di veicoli, risulti essere “del tutto irragionevole oltre che inutile” avendo “il solo fine di rinviare sine die l’inizio del contenzioso”, con ciò appunto violando gli artt. 3 e 24 Cost.

La negoziazione assistita, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, non è un “inutile doppione” rispetto alla c.d. “messa in mora” prevista dagli artt. 145 e seg. del Codice delle assicurazioni private, in quanto i due istituti assolvono a funzioni diverse: la ratio della “messa in mora”, è quella di rafforzare le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo dell’onere di diligenza a suo carico, con l’obbligo di cooperazione imposto all’assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum; la ratio della negoziazione assistita, che nel contesto della procedura di messa in mora presuppone che l’offerta risarcitoria non sia stata ritenuta satisfattiva dal danneggiato, è invece quella di precedere ed eventualmente evitare il processo, attraverso “un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati”.

Ma il punto che ci interessa più da vicino riguarda la questione dei costi della negoziazione assistita, confrontata con la mediazione che è stato uno dei punti oggetto di maggior critica dagli oppositori dell’istituto. Sul punto il Giudice delle leggi, esclude che questi siano tali da limitare o rendere eccessivamente difficoltosa la tutela giurisdizionale, ed affermano che, anzi, tali costi risultano certamente inferiori a quelli del giudizio che l’interessato ha la possibilità, peraltro, di risparmiare. Tale statuizione, non è di poco conto se si pensa che la mediazione 2.0, ha dovuto estrarre dal cilindro il famigerato primo incontro (gratuito), per non incorrere nella scure della Corte Costituzionale. Quindi un vero e proprio revirement sul punto? O due pesi e due misure?

Per leggere la sentenza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del nostro sito web, oppure clicca qui A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A. avvocato Pietro Elia

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