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La proposta del Giudice a supporto della demandata

Il Dott. Massimo Vaccari del Tribunale di Verona, che sarà graditissimo ospite in un nostro prossimo aggiornamento nella città scaligera, affronta, tramite una recente ordinanza, il tema del rapporto tra l’art. 185 bis c.p.c. e la mediazione delegata.

Lo scioglimento della riserva contenuta nel provvedimento, ha per oggetto la pronuncia su due eccezioni, di cui una inerente l’improcedibilità della domanda giudiziale a seguito di esperimento del tentativo di mediazione ante causam.
Il giudice veronese ha accolto tale eccezione, poiché non è stato materialmente possibile la partecipazione della convenuta a causa di una convocazione anticipata di un giorno a quella precedentemente fissata, ma non comprovata documentalmente da parte attrice: ergo la controparte non è stata realmente posta a conoscenza di tale anticipazione.
La situazione appena descritta, prosegue il Dott. Vaccari, non è equiparabile a quella della mancata partecipazione per giustificato motivo, che presuppone un impedimento di fatto e non già di diritto all’intervento nel procedimento di mediazione.
Tuttavia il magistrato, per non lasciare nulla di intentato e nel rispetto dell’intento deflattivo della normativa, ha ritenuto non solo di formulare una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., ma di disporre un successivo invio in mediazione demandata in caso di mancata accettazione della predetta proposta. Tutto qui? Neanche per idea: l’ordinanza invita altresì il mediatore a formulare anch’egli una proposta in caso di esito negativo del procedimento mediatorio.
Nel provvedimento, risulta anche di palmare evidenza come la proposta delimiti in maniera significativa il “terreno” del successivo tentativo di mediazione, andando ad indicare i principali vulnus delle tesi difensive: insomma un vero e proprio invito a non nutrire eccessive aspettative in un eventuale sentenza.
Auguriamoci che i difensori di tale causa, nell’interesse dei loro clienti, abbiano colto il messaggio del magistrato veronese.
Per leggere la sentenza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del nostro sito web, oppure clicca qui.

A cura del Responsabile Scientifico Concilia Lex Avv. Pietro Elia

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