• Sei qui:
  • Home >
  • News >
  • La Mediazione Civile e Commerciale, la quiete dopo la tempesta.

La Mediazione Civile e Commerciale, la quiete dopo la tempesta.

La mediazione civile e commerciale, dichiarazione del Ministro Cancellieri
di Arianna Attianese
Addetto Stampa CONCILIA LEX

Il Consiglio dei Ministri ha approvato sabato scorso un decreto legge recante misure urgenti in materia di crescita. Al suo interno sono stati previsti anche gli interventi urgenti in materia di giustizia civile fra i quali vi è il ripristino della mediazione obbligatoria, finalizzata ad evitare che ogni conflitto sfoci in modo ineluttabile in una controversia, senza preliminarmente tentare una composizione amichevole degli interessi contrapposti.
Segnalo, in proposito, che su tale tema il Governo si è mosso in linea con le determinazioni assunte dal Consiglio dell’Unione Europea. Tale organo, infatti, con raccomandazione n. 362/2013 ha espressamente richiesto, al fine di migliorare il contesto in cui operano le imprese in Italia, di intervenire per promuovere il ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.
La raccomandazione del Consiglio UE tende a favorire la mediazione civile obbligatoria. La mera facoltatività del ricorso alla mediazione, quale rimasta all’esito della sentenza della Corte Costituzionale, non è apparsa quindi sufficiente nell’ottica di rendere più efficiente la giustizia civile.
Quanto alla portata della pronuncia della Corte costituzionale citata nell’interrogazione, va rilevato che la declaratoria d’illegittimità è avvenuta per eccesso rispetto alla delega contenuta nell’articolo 60 della Legge n. 69/ 2009, con conseguente assorbimento delle altre questioni sollevate.
Da ciò deriva che configurare la mediazione in termini di condizione di procedibilità non trova alcun ostacolo nella sentenza della Corte quando, come oggi, venga ripristinata a mezzo di provvedimento legislativo non delegato. Voglio, peraltro, chiarire che l’intervento normativo si fa carico degli altri possibili dubbi di coerenza costituzionale emersi nel vigore della pregressa disciplina, risolvendoli con l’introduzione di correttivi, tra i quali cito il significativo restringimento delle materie per le quali è stata prevista l’obbligatorietà ex lege, la valorizzazione della mediazione richiesta dal giudice e l’abbattimento dei costi della mediazione c.d. necessaria. Ricordo, infine, che sono state rafforzate le garanzie offerte dall’assistenza legale, considerato che l’accordo concluso davanti al mediatore, per divenire titolo esecutivo e per l’iscrizione d’ipoteca giudiziale, deve non solo essere omologato dal giudice ma anche sottoscritto da avvocati che assistano le parti; avvocati ai quali, peraltro, è stata riconosciuta dal decreto legge la qualifica di mediatore ex lege.
Questi sono stati gli ambiti entro i quali si è mosso il Governo per la riforma in tema di mediazione, sollecitata, come detto, anche in sede europea.
Concludo segnalando che nel corso dei lavori parlamentari, in sede di conversione del decreto legge, sarà mia cura valutare,con estrema attenzione, tutti i rilievi critici ed i suggerimenti che perverranno sia dalle forze politiche, sia dal C.S.M. e sia dal Consiglio Nazionale Forense.

Concilia Lex S.p.A.
Organismo di Mediazione Civile e Commerciale
Is. reg. Organismi di Conciliazione n. 143
Sede Legale Nocera Inferiore (SA)

Tutta la disponibilità e l'efficienza del Team Concilia Lex!

La Concilia Lex mette a disposizione dell’utente, tutta la disponibilità ed efficienza, di personale altamente qualificato, per rispondere ad ogni problematica relativa alle attività svolte ed ai servizi erogati dalla società.

E’ possibile chiamare la nostra segreteria al numero 0815176153 e parlare con una nostra operatrice, che saprà fornire tutte le risposte alle vostre domande, dalla gestione di una pratica, alla presentazione di un’istanza oppure semplicemente ricevere informazioni sugli orari d'ufficio.

Non esitare, contattaci!

Lascia i tuoi dati e un nostro esperto ti ricontatterà presto

Informativa

Email e Newsletter


E' necessario barrare il codice di controllo reCAPTCHA