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La formazione? Anche per i magistrati!

La recentissima ordinanza del Tribunale di Messina, dimostra quanto ci sia da fare sotto l’aspetto della formazione in mediazione per la magistratura

Il provvedimento oggetto di questo commento ne è la prova ed è sintomatico di una cultura prettamente giursidizionale anche in un contesto agli antipodi.

Tale impostazione porta anche ad una poco condivisibile trasmigrazione di concetti di natura processuale con riferimento alla mediazione in quanto condizione di procedibilità

Ma la vera chicca di questa ordinanza, è la tesi che la sospensione feriale si applichi alla mediazione, disapplicando l’espressa norma e cioè l’art. 6 D.lgs. 28/2010, che dice apertamente che il termine massimo di 90 giorni previsto per il termine del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale.

L’enunciato della norma in oggetto, ammesso che ve ne fosse stato bisogno, è confermato anche da alcune sentenze di merito secondo le quali deve escludersi che, in linea di principio, l’eventuale sospensione del giudizio pendente possa determinare la sospensione del procedimento di mediazione eventualmente disposto nel corso di esso, dal momento che il procedimento di mediazione, pur inserendosi nel giudizio, conserva una sua propria autonomia, ricollegabile alla sua finalità conciliativa, e non sembra pertanto risentire delle sorti del processo.

Tale approccio esegetico fatto trae spunto dall’art. 6 comma 2 del D.lgs 28/2010, a mente del quale il termine per lo svolgimento della mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Difatti, con tale precisazione il legislatore ha chiaramente voluto, apertis verbis, significare che il termine previsto per l’espletamento della mediazione non è processuale.

Quindi c’è molta strada da fare in tal senso per affrancarsi da un vulnus già evidenziato da dottrina autorevole che ha affermato che solo il giurista italiano ha compiuto l’errore di leggere la normativa sulla mediazione rimanendo chiuso nella stanza del processo.

Per leggere la sentenza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del nostro sito web, oppure clicca qui.



A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A. avvocato Pietro Elia

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