La durata della procedura di mediazione: 3 mesi o oltre?
L’art. 6 del D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che la procedura di mediazione deve concludersi in un termine non superiore ai 3 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda, periodo che quindi include i tempi del cd. incontro informativo-programmatico. Tale termine è argomento discusso e oggetto di sentenze: sempre più spesso, infatti, accade che le parti decidano di prorogare i termini di conclusione della procedura, e naturalmente, non in tutti questi casi viene alla fine raggiunto un accordo. La normativa non prevede una specifica sanzione e dunque la valutazione, in caso di eccezione nel corso del successivo giudizio, è rimessa completamente all’arbitrio del Magistrato. Sulla questione si è espresso il Tribunale di Roma (sez. VIII civ. del 22/10/2014) che ha rigettato l’eccezione dell’attore che chiedeva di dichiarare nullo l’accordo di mediazione perché raggiunto oltre il termine dei 3 mesi, con l’osservazione che il termine è connesso alla condizione di procedibilità del giudizio e non alla validità dell’accordo. Il tempo breve della mediazione, tuttavia, non è sempre contrapponibile a quello più lungo del processo, dal momento che alcune fasi della procedura di mediazione possono risultare complesse. Ad esempio, si potrebbe avere la necessità dell’elaborazione di una relazione peritale, valutazioni e stime, richiesta di visure, vale a dire attività che prevedono coinvolgimenti di terzi oppure un confronto con strutture burocratiche i cui tempi risultano lenti e farraginosi. Le indicazioni ministeriali, in ultima istanza, sottolineano che i partecipanti possono fissare un termine superiore ai 3 mesi, laddove si ravvisi la possibilità di addivenire ad un accordo, consapevoli che tale inosservanza del termine non risulta privo di conseguenze. A cura dell'Ufficio Stampa
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