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Intervista al Prof. Marino Maglietta sull' Affido Condiviso (Legge 8 febbraio 2006, n. 54)

Intervista per Giustizia Mite sull’ Affido Condiviso
(Legge 8 febbraio 2006, n. 54)

di Rossella Pagnotta
pedagogista – mediatore familiare, Giustizia Mite

La mediazione familiare: quale futuro? – 12 domande a Marino Maglietta autore dei testi di legge

In una fase di grande e variegato dibattito attorno alle potenzialità delle vie alternative a quella giudiziale per la risoluzione delle controversie la Dott.ssa Rossella Pagnotta Direttore Scientifico dell’ Associazione Giustizia Mite chiede al Prof. Maglietta, ideatore dell’ affidamento condiviso, noto fautore della mediazione familiare ed estensore di proposte di legge che le danno ampio spazio, quali siano le sue attuali prospettive. Ed ecco le domande e le risposte

Cos’ è che attualmente lavora a favore della mediazione familiare e cosa contro?

La mediazione familiare ha un ovvio prerequisito: la necessità che la cornice normativa non prospetti alla coppia un meccanismo vinci-perdi, non proponga un paradigma sanzionatorio, perché in questo modo si creano le premesse della competizione, invece che della composizione del disaccordo. In aggiunta, la previsione a favore di uno dei due e contro l’ altro distrugge quella simmetria, quella necessaria equivalenza del potere contrattuale che è indispensabile per giungere ad accordi che abbiano buone probabilità di tenuta; al limite, per poter considerare la coppia mediabile. E’ per questo che se, da una parte oggi finalmente, con la riforma del 2006 la legge soddisfa queste esigenze e quindi favorisce la mediazione, la sua applicazione, con l’ invenzione del genitore collocatario, che tiene i figli con sé in misura schiacciante assumendo in pratica ogni decisione del quotidiano, al quale si assegna la casa familiare anche se non proprietario e si trasferiscono risorse economiche prodotte dall’ altro, crea premesse quanto mai negative per la mediazione familiare.

Ma a questo si cerca di dare rimedio, magari con ulteriori interventi legislativi?

Sì, sono in lista di attesa alla Camera due proposte, la 1403 e la 1495, che intendono rendere ineludibili le regole già in vigore ma ignorate dalla giurisprudenza, ripristinando l’ equilibrio distrutto in fase di applicazione e soprattutto spazzando via a monte la possibilità di vedersi riconoscere per la via giudiziale più di quanto sia ottenibile in mediazione.

E in merito alla mediazione familiare queste nuove proposte dicono qualcosa?

Certamente. Si prevede che le coppie che non sono state in grado di costruire i propri accordi siano tenute ad assumere informazioni presso un centro accreditato di mediazione familiare sulle potenzialità di un eventuale percorso che restano libere di non effettuare. In sostanza, la conoscenza della mediazione familiare diventa condizione di procedibilità per potersi presentare dal giudice. Non ci si separa senza avere, quanto meno, appreso della sua esistenza e consistenza. Quanto meno sarà un “no” consapevole. Nei paesi in cui questo sistema è stato adottato il contenzioso si è drasticamente ridotto. Né c’ è il rischio che un rifiuto possa essere mal giudicato dal giudice: questi non saprà mai come e perché la mediazione è fallita, ma solo che non ha avuto successo. Non esiste “relazione del mediatore” al giudice.

Ma allora gli avvocati ne sono tagliati fuori e professionalmente danneggiati?

Niente affatto. Le proposte di legge prevedono che occorra l’ assistenza del difensore per accompagnare la coppia dal giudice per l’ omologazione degli accordi che, soprattutto per la parte patrimoniale ed economica non può che avvantaggiarsi del controllo e del filtro dei legali delle parti. A parte il fatto che l’ accesso alla mediazione familiare è tutt’ altro che interdetta agli avvocati. L’ avvocato, se vuole, può formarsi come mediatore.

La legge sulla mediazione civile ha avuto ricadute sulla mediazione familiare?

Decisamente sì. Mentre la legge sull’ affidamento condiviso, che aveva enormi, e dirette, potenzialità per incidere positivamente, come accennato all’ inizio, è restata virtualmente senza effetto a causa di una giurisprudenza che continua a proporre ed applicare modelli profondamente discriminatori, l’ obbligatorietà della mediazione civile ha sviluppato la cultura della via alternativa a quella giudiziale, suggerendo la possibilità di chiudere la vertenza guadagnando una notevole quantità di tempo, risparmiando lacerazioni sicuramente maggiori e soprattutto evitando di mettere se stessi e i propri affetti nelle mani di un terzo che difficilmente potrà comprendere tutte le sottili sfumature dei legami affettivi di altre persone. Le associazioni di mediatori familiari riferiscono di un deciso incremento nel numero di richieste di intervento. E siamo solo all’ inizio.

Al di là di ciò che si sta preparando, ci sono stati altri interventi legislativi che hanno avuto, o potrebbero avere, influenza sulla mediazione familiare?

Il decreto del fare, ovvero la legge 98 dell’ agosto 2013, ha modificato il codice di procedura civile aggiungendo l’ art. 185 bis, che vale la pena di riportare integralmente, data la sua grande rilevanza: “”Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’ istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’ esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice ”. E’ da notare che, non essendo specificata la materia, questa può essere anche familiare. In sostanza, il giudice può fare una proposta alle parti, ovviamente limitata strettamente all’ oggetto del contendere. Questa può essere accettata tal quale dalle parti, ovvero può costituire (quindi non necessariamente) la base per un confronto condotto con l’ assistenza di un terzo mediatore, nel corso del quale la soluzione può essere più ampiamente e liberamente modulata, con maggiori probabilità di successo. Da aggiungere la considerazione del fattore psicologico: se la proposta non viene accolta la causa riprende e va avanti con tempi sensibilmente più lunghi, per concludersi con la decisione di quello stesso giudice che ha fatto la proposta rifiutata. Se ne discosterà molto? Da notare anche che l’ applicazione dell’ art. 185 bis può aversi in qualunque momento della lite e anche in sede di appello. E’ importante anche il fatto che l’ accordo ha un valore immediatamente esecutivo. Le parti, se si accordano, possono fare a meno di tornare dal giudice. Saranno i loro legali a far registrare l’ accordo senza ulteriori udienze.

Ma tutto questo costituisce una mera opportunità potenziale o ritiene che possa avere ricadute concrete sulla pratica della mediazione familiare?

Sicuramente siamo nella seconda ipotesi, visto che si è già iniziato ad avvalersi dell’ art. 185 bis in questioni di diritto di famiglia. Posso citare il provvedimento in data 29 ottobre 2013, emesso dal Dr. Buffone, magistrato della sezione IX del Tribunale di Milano, la sezione da tempo specializzata in materia, che svolge efficacemente una funzione pilota.

E’ stato recentemente costituito il Forum Nazionale dei Mediatori (www.forumnazionaledeimediatori.it). La mediazione familiare ha trovato spazio nella sua attività o questa è limitata alla mediazione civile?

Assolutamente no. Il Forum porta avanti la cultura della mediazione sotto ogni forma, monitorata da un Osservatorio. Non le elenco tutte (sono veramente tante); mi limito a rammentare che si discusso di mediazione sanitaria come tributaria, agraria, sociale, scolastica e così via. Alla mediazione familiare è stato dato ampio spazio. Ci sono già stati incontri riservati ad essa ed è stato organizzato un tavolo permanente con sessioni specializzate in materia. Un ottima occasione di incontro e confronto tra i vari gruppi.

Lei, quale membro del Forum, quale intervento porta avanti?

Sto lavorando, in collaborazione con operatori del settore che appartengono a tutte le principali organizzazioni di mediatori familiari, alla elaborazione di un testo di legge che disciplini la figura professionale del mediatore, per fargli avere quel riconoscimento ufficiale che spazzerebbe via le principali attuali obiezioni – forse strumentali: ma questi mediatori chi sono, che preparazione hanno, chi l’ ha controllata? Il Forum si è impegnato a sostenere a livello parlamentare il frutto del nostro lavoro, che è già a buon punto, con tutto il peso delle sue non scarse aderenze.

Quale è la situazione negli altri paesi?

Decisamente migliore, quasi ovunque. In Danimarca, ad es., il ricorso al giudice è solo facoltativo. Si può concludere una separazione facendo semplicemente registrare gli accordi da autorità amministrative. La coppia può fare a meno del tribunale, il che attenua sensibilmente il suo richiamo, la tentazione di giocare sul suo tavolo. Nel Regno Unito si va dal giudice solo in presenza di fatti gravi, altrimenti il disaccordo è risolto dal mediatore, che opera in court. Non c’ è competizione tra le due vie, come da noi, ma spazi diversi, competenze differenti. In Norvegia il passaggio preliminare informativo obbligatorio è stato adottato già da diversi anni, con positivi effetti sulla conflittualità. In Francia, infine, la ministra per la famiglia ha annunciato che in gennaio proporrà l’ obbligatorietà della mediazione, all’ interno della legge quadro sulla famiglia che sta preparando. In sostanza la mediazione familiare si sta affermando velocemente; e così sarà anche da noi. Chi l’ avversa sta facendo una battaglia di retroguardia.

Tuttavia, le coppie potranno permettersi anche questa spesa? Con una crisi economica così grave …

Perché “anche”? Se si va in mediazione ci sono buone probabilità di evitare i costi di una lite. Penso che le coppie sapranno fare bene i loro conti e scegliere la via più razionale, di migliori risultati e al tempo stesso di minor sacrificio.

Concludendo, ci sono progetti a livello internazionale per la sua promozione?

Sì, diversi. Per tutti citerei Eirene, il progetto portato avanti per l’ Italia da un gruppo di psicologi dell’ Università di Padova (Turchi, Gherardini ecc.). Con esso si intendono individuare le migliori strategie per promuovere la mediazione familiare e farne uno strumento di abituale utilizzazione. Hanno aderito anche Regno Unito, Spagna, Romania, Bulgaria e vari altri. Paesi, rappresentativi, in sostanza, di ogni tipo di cultura, a dimostrazione della universalità del concetto e del riconoscimento di efficacia che ovunque gli si tributa. In sostanza, dunque, le premesse ci sono. Adesso tocca a noi.

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