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Il Moriconi pensiero

In un recentissimo e circostanziato dictum, il Giudice Massimo Moriconi non perde occasione per spingere in maniera competente e diligente verso l’effetto deflattivo della mediazione con un accuratezza che forse non ha eguali nel panorama giurisdizionale italiano.

La controversia ha per oggetto l’accertamento di una responsabilità medica e sanitaria, quindi rientriamo dell’alveo della condizione di procedibilità ex art. 5 co 1 D.lgs 28/2010.

Uno degli aspetti particolari ed originali di questa sentenza, riguarda l’iniziale formulazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che è stata supportata da una motivazione che è tipica dell’ordinanza del giudice ex art. 5 co 2 D.Lgs 28/2010. Infatti benché tale motivazione non sia prevista , il Dr Moriconi ha inteso sottolineare che ha ritenuto opportuno dissertare sull’opportunità e convenienza di farla propria in quanto ve ne erano i requisiti. In seconda battuta è stato previsto, alla luce della mediabilità intravista dall’organo giudicante un tentativo di mediazione.

Nella sentenza il Giudice censura e stigmatizza negativamente “le giustificazioni illogicamente coerenti”, da parte del legale della casa di cura, sia in fatto che in diritto, valutandole come mancanza di volontà di partecipare al percorso prescritto dal Giudice stesso.

Tale comportamento non si giustifica anche alla luce della circostanza della volontà partecipativa dell’assicurazione coinvolta nel giudizio de quo.

Sul punto, giustamente si afferma la sterilità di determinate e sterili formule di dichiarazioni aggrappate alla posizione iniziale, in quanto il tentativo di mediazione o il raggiungimento di un accordo tramite lo stimolo ex art. 185 bis c.p.c. devono essere caratterizzati dalla possibilità di staccarsi dalle posizioni iniziali che determinano, perlomeno nella fase iniziale del contraddittorio, una fisiologica contrapposizione.

Seguendo questa discutibile strategia difensiva il tentativo di mediazione non sarebbe mai esperito, invece la ragion d’essere dell’istituto si fonda proprio su questa iniziale e, ripeto, fisiologica contrapposizione che riversata in un tavolo negoziale può essere superata anche grazie all’attività “facilitativa” del mediatore e grazie alla sua possibilità di condurre parti ed avvocati ad avere una prospettiva differente della medesima controversia.

D’altro canto, nel caso di specie, vi è una valutazione del giudice in tal senso, basata anche su una proposta tesa a stimolare le “danze negoziali”. Quindi alla luce di tale analisi non sussiste un giustificato motivo per la mancata comparizione e partecipazione alla mediazione e quindi il rifiuto del caso è irragionevole ed illogico. Per leggere la sentenza integrale vai nella nostra sezione Giurisprudenza oppure clicca qui

A cura del Responsabile Scientifico Concilia Lex Avv.Pietro Elia

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