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Il legislatore mantiene i benefici fiscali per coloro che accedono alla conciliazione

L’articolo 20 del D. Lgs. 28/2010 ha stabilito che i soggetti che diventano parte attiva in un procedimento di mediazione, decidendo, vale a dire, di continuare la procedura dopo il primo incontro informativo, possono beneficiare, sia che si tratti di mediazione obbligatoria, sia che si tratti di mediazione volontaria, di un credito d’imposta da calcolare sulle indennità maturate, fino a concorrenza di 500,00€ se il procedimento si è concluso con un accordo, e della metà se la conciliazione non è stata raggiunta.

La cosiddetta legge di stabilità 2014, modificando il comma 4 art. 10 del D. Lgs 14 marzo 2011, ha previsto la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie dell’imposta di registro: tuttavia, è fondamentale precisare, che tale soppressione, così come ribadito nella circolare del 21 febbraio del 2014, Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di reali immobiliari – Articolo 10 del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23 art. 9 “Regimi agevolati applicabili” non riguarda assolutamente le procedure di mediazione, dal momento che il legislatore non ha inteso modificare il corretto svolgimento di tale procedimento attraverso un provvedimento di natura fiscale.

È chiaro, dunque, quali siano i progetti a breve e lungo termine del legislatore, soprattutto se consideriamo il mantenimento dell’esenzione dal bollo e la possibilità di accesso al credito d’imposta unitamente all’aumento del contributo unificato per accedere alla giustizia civile ordinaria: facilitare e favorire il più possibile l’accesso alla procedura conciliativa al cittadino, garantendogli tangibili ed immediati benefici.

Cosa fare allora?

È necessario munirsi della fattura relativa alle indennità maturate e rilasciata dall’ODM a conclusione della pratica. Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministero della Giustizia stabilisce l’ammontare del credito in relazione al valore della controversia ed all’esito del verbale redatto a conclusione del procedimento. Il Ministero della Giustizia , infine, comunica l’ammontare del credito all’interessato e segnala all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari ed i relativi importi, ai fini della segnalazione del credito stesso nella dichiarazione dei redditi: una procedura piuttosto semplice e che i nostri utenti hanno già sperimentato con le dichiarazioni dei redditi dell’anno in corso.



Articolo a cura dell’Ufficio Stampa Concilia Lex S.p.A.

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