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Il Giudice in Appello può disporre la mediazione quando non sussistono squilibri tra le parti

In seno a giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello il Giudice può disporre la mediazione una volta appurato che non sussistano significativi squilibri di interessi tra le parti, posto che la controversia permanga su aspetti marginali della questione. È quanto si stabilisce in questa ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Potenza lo scorso 15 novembre (presidente dott. Ettore Luigi Nesti), la quale, dopo aver dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in I grado di giudizio chiesta dagli appellanti, assegna alle parti 15 giorni per promuovere il procedimento di mediazione.

La Corte di Appello persegue le indicazioni del D.Lgs 28/2010 non solo nel prescrivere il termine dei 15 giorni, ma anche assegnando il termine di tre mesi per l'espletamento del procedimento di mediazione, disponendo che le parti compaiano personalmente davanti al mediatore, senza delegare i rispettivi avvocati. La sentenza in oggetto (quella emessa in I Grado) aveva come argomento lo scioglimento di comunione di possesso di alcuni immobili (per cui si rientra nelle materie obbligatorie per la mediazione).

La Corte d'Appello non fa che confermare quanto deciso dal Tribunale di Potenza, dopo anche consultazione di un CTU, ed emette la sua decisione prendendo come punto fermo l'art. 5 del Decr. Lgs. 28/10, al comma 2: “[...] Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello” .

Per leggere la sentenza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del nostro sito, cliccando qui .

A cura dell' Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano

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