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Credito d’imposta per negoziazione ed arbitrato: facciamo il punto!

Nei giorni scorsi abbiamo parlato del credito d’imposta di cui si può usufruire quando si sia ricorsi all’istituto della mediazione. Come funziona invece nel caso della negoziazione assistita o dell’arbitrato, altre forme di risoluzione alternativa delle controversie? Cominciamo col dire che anche nel 730 del 2017 il contribuente che si è avvalso di negoziazione assistita o arbitrato potrà beneficiare di un credito d’imposta. La cifra è quella fino a 250 euro per le controversie risolte positivamente tramite avvocato o comunque senza rivolgersi ad un giudice, ma comunque è stato pagato un compenso.

Occorre ricordare però che la negoziazione, o l’arbitrato con lodo, dovranno essersi conclusi in maniera positiva e fino a concorrenza di un importo massimo di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. La dichiarazione di poter usufruire del credito d’imposta deve essere segnalata nel quadro G dell’imposta 730 per riduzione, appunto, dell’imposta Irpef.

È stato il Decreto Legge n. 83 del 2015 ad introdurre il credito d’imposta per negoziazione ed arbitrato, precisamente nell’art. 21-bis, proprio per far sì di promuovere l’utilizzo anche di queste forme di ADR. In seguito, con il decreto del ministero della Giustizia del 23 dicembre 2015 la norma fu resa attuativa fino ad arrivare alla legge 208 del 2015. La differenza con il credito d’imposta rispetto alla mediazione civile e commerciale sta nel fatto, infine, che mentre per la mediazione il credito (indennità al netto dell’Iva) sarà pari a 500 euro se il procedimento si è concluso positivamente, e 250 euro se invece non è andato a buon fine, nel caso della negoziazione assistita o arbitrato si potrà accedere a tale agevolazione solo in caso di conclusione positiva.

A cura dell'addetto stampa Concilia Lex S.p.A. dott.ssa Jenny Giordano

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