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Avvocati e obbligo di informativa: ecco di cosa si tratta

Il decreto legislativo 28 del 2010 al comma 3 dell’articolo 4 prevede uno specifico obbligo di informativa a carico dell’avvocato che deve adempiere all’atto del conferimento dell’incarico. Cerchiamo di capirne i dettagli.

Cominciamo col dire che tale informativa si presenta con tre diversi contenuti: a) sulla possibilità del cliente di avvalersi del procedimento di mediazione; b) sulle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del decreto legislativo 28/2010; c) sui casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda.

L’informativa deve essere fornita per iscritto e contenuta in un documento sottoscritto dall’assistito. Ci possono essere varie modalità in cui tale informativa è resa: essa può essere inserita nella procura alle liti, inserita in calce all’atto; allegata come documento tra quelli contenuti nel fascicolo di parte. Tale obbligo va collegato a quanto previsto dall’art. 27 del nuovo codice deontologico forense, secondo cui “L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge”.

L’art. 4 regola anche le conseguenze derivanti dall’inosservanza di tale obbligo: il contratto tra avvocato e assistito è annullabile. Si ritiene in dottrina, sulla base di un orientamento giurisprudenziale formatosi prima del D.Lgs. n. 28/2010, che tale invalidità riguardi soltanto il rapporto di natura professionale, avente natura sostanziale, mentre non va ad inficiare la procura alle liti, che è un atto di natura processuale, e tutti gli atti del processo compiuti dal difensore. In merito agli effetti dell’annullamento del contratto d’opera professionale, si ritiene che il cliente abbia titolo di chiedere la restituzione del compenso pagato ai sensi dell’art. 2033 c.c. e l’avvocato possa, a sua volta, invocare l’arricchimento senza causa, qualora abbia svolto una prestazione a favore del cliente.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia

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