Il termine di durata trimestrale del procedimento di mediazione obbligatoria non è perentorio.

Alle parti deve essere data la possibilità, se necessario, di disporre di un termine più lungo di tre mesi per risolvere la controversia e per evitare di gravarle dei costi di iscrizione della causa.

INello specifico, non solo, dunque, è normativamente consentita la proroga del procedimento di mediazione per permettere all’amministratore di munirsi della delibera assembleare ma, nella fattispecie in esame, le diverse proroghe concesse dal mediatore sono state sollecitate proprio dal Condominio, che non può ora dolersi deII’eccessiva durata del procedimento.
Non solo la natura perentoria del termine non è prevista espressamente dalla norma ed è al contrario esclusa, nella materia in esame, proprio dall’art. 71 quater disp. att. c.c. sopra richiamato, ma essa non appare neppure coerente con l’intento deflattivo della normativa in esame, dovendosi consentire alle parti di impiegare, ove occorra, un tempo superiore ai tre mesi al fine di dirimere il contenzioso, senza onerarle dei costi di iscrizione a ruolo della causa; la finalità della mediazione sarebbe al contrario frustrata laddove le parti fossero tenute ad instaurare la controversia avanti all’autorità giudiziaria pur in costanza di possibili trattative.

A cura dell’ufficio stampa

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