Nella sentenza in esame, il Giudice, Dott.ssa Arianna Lo Vasco, evidenzia due punti fondamentali:

Natura del termine dei 15 giorni
Pubblicazione della sentenza fallimentare ed interruzione dei procedimenti giudiziari, ivi compresa la mediazione

In ordine al primo punto il Magistrato abbraccia la tesi della Corte di Appello di Milano (sentenza del 24.05.2017) secondo cui il termine di 15 giorni non può essere considerato di natura perentoria. Questa interpretazione cozzerebbe con la finalità stessa dell’istituto della mediazione, volta ad uno scopo deflattivo e di pacificazione sociale.

Di maggiore interesse, e soprattutto inedita, è la risoluzione della questione posta al punto 2.

La pubblicazione della sentenza di fallimento, sostiene il Magistrato trapanese con chiaro riferimento all’ art.43 l.f., determina l’interruzione dei procedimenti giudiziari. Tra questi si ricomprende anche la mediazione per il suo stretto legame con il processo: da una parte, per gli espliciti scopi deflattivi , e dall’altra perché suscettibile di incidere sullo svolgimento del processo stesso e sui suoi esiti.

×