In questa sentenza il Tribunale di Verona ritiene che nessuna norma prescriva la presenza obbligatoria della parte alla procedura. Al contempo, nessuna disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore, cosicché il fondamento normativo della possibilità di attribuire ad esso una procura a conciliare durante la mediazione, ben può essere rinvenuto del disposto dell’art.83 cpc.

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