Non è giustificata la mancata partecipazione in mediazione della parte che, sulla base delle proprie convinzioni, ritiene di disertare l’incontro per l’infondatezza delle avverse ragioni.Tale motivazione costituisce una valutazione soggettiva tipica delle dinamiche tra litiganti e va sanzionata con la condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato della causa, a prescinde dall’esito del giudizio.

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