Le norme che prevedono l’assistenza difensiva obbligatoria nella mediazione obbligatoria, essendo fonti di costi non contenuti per le parti, non sono compatibile con il principio comunitario di tutela giurisdizionale effettiva (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) e vanno quindi disapplicate. La sentenza è stata emessa dal Giudice Massimo Vaccari del Tribunale di Verona.

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