L’ordinanza spiegata dal Giudice Dott. Edoardo Di Capua sottolinea che in qualunque grado del giudizio, anche di appello e fino alla precisazione delle conclusioni o discussione, il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione ed in tal caso lo stesso diviene condizione di procedibilità della domanda; la procedura non è impedita dal fallimento dell’eventuale precedente conciliazione obbligatoria, nè dal rifiuto della proposta del Giudice ex art. 185-bis c.p.c.

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