Il mancato rispetto del termine assegnato dal giudice per l’introduzione della domanda di mediazione può spingere verso l’improcedibilità della domanda solo quando il ritardo sia sostanziale ed abbia inficiato e contagiato gravemente il corretto svolgimento della mediazione. La valutazione della gravità del ritardo è comunque rimessa al prudente apprezzamento del giudice che deve valutare ogni singolo caso. Certamente non può inficiare il corretto svolgimento della mediazione il ritardo di un giorno nel deposito della istanza, come avvenuto nel caso in commento.

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