Il Giudice capitolino dichiara improcedibile la domanda giudiziale instaurata dalla parte attrice che non ha preventivamente attivato la mediazione prevista da clausola contrattuale: difatti le parti, con la sottoscrizione della clausola di mediazione, hanno liberamente assoggettato le controversie all’intervento del mediatore, qualificando, dunque, la mediazione, come obbligatoria.

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