In seno a un giudizio di accertamento della responsabilità medica, tutte le parti del processo hanno interesse a partecipare alla mediazione (paziente, medico, assicurazione).
Può accadere che il medico convenuto spieghi domanda riconvenzionale nei confronti della paziente (attrice), ed avvii la mediazione disposta dal giudice.
Se nel corso della mediazione, tra la paziente e l’assicurazione interviene un accordo idoneo a porre fine alla lite, la mediazione non perde utilità, dovendosi comunque definire la questione oggetto di riconvenzionale spiegata dal medico, rimasto estraneo all’accordo.

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