La recente giurisprudenza ha elaborato il principio secondo cui solo la presenza di obiettive circostanze procedurali ostative, può giustificare la condotta delle parti che non proseguono oltre il primo incontro. In questo senso anche una recente sentenza del Tribunale di Roma, che ha dichiarato l’improcedibilità del giudizio nel corso del quale le parti, inviate in mediazione dal giudice, si erano limitate a partecipare al primo incontro e dopo aver ascoltato il mediatore, a riferire che non vi erano margini di accordo. Condotta evidentemente non condivisa dal giudice secondo cui la condizione di procedibilità si ritiene superata solo laddove viene correttamente svolta la mediazione, intendendosi tale quella prevista dall’art. 1 della legge, ovvero la procedura che richiede imprescindibilmente la fattiva attività professionale di supporto alle parti ad opera di un soggetto terzo ed imparziale che è il mediatore.
Se, quindi, durante il primo incontro le parti decidono di non proseguire adducendo motivazioni ingiustificate o non verbalizzando alcuna motivazione, la mediazione si intende non correttamente esperita. Nel caso in cui, invece, l’istante intende procedere oltre il primo incontro e ne dà espressamente atto a verbale, mentre è il solo convenuto ad opporsi, il processo proseguirà ma a quest’ultimo saranno applicate le sanzioni di legge.

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