In caso di mancata ed ingiustificata comparizione al procedimento di mediazione disposto dal giudice ex art. 5 co. II° decr. lgsl.28/2010 è applicabile, ravvisandosi colpa grave nell’inottemperanza all’ordine del giudice, il disposto dell’art. 96 co. III° cpc, per la parte dichiarata soccombente nel giudizio. Per la parte assente ingiustificata ma non soccombente, vi è comunque la condanna al pagamento di una sanzione pari al contributo unificato della causa.

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