Il caso attiene ad un procedimento di sfratto per morosità, avviato con citazione per convalida. A seguito di opposizione del conduttore il locatore istava per la convalida e non richiedeva, come invece avrebbe dovuto, l’ordinanza di rilascio; per cui, denegato il provvedimento richiesto, il Tribunale convertiva il rito ed invitava le parti ad avviare il tentativo obbligatorio di mediazione nel termine di 15 giorni. Il Tribunale di Roma in questa sentenza dichiara dunque “in via preliminare e nel contempo assorbente … la non procedibilità del giudizio, per il mancato tempestivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria disposto dallUfficio con Ordinanza del 16.06.2015, ma introdotto, presso l’organismo di Mediazione solo il 9/07/2015, ben oltre, quindi il termine di legge di giorni 15, indicato anche dall’Ufficio”.

Per la segnalazione della sentenza ed il commento si ringrazia l’avvocato Roberto Gabriele Merlino, via E. Q. Visconti n. 20 Roma. E-mail: rmerlino@ristuf.it

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