Il tribunale di Ravenna, attraverso questa sentenza emessa dal giudice dott. Alessandro Farolfi, stabilisce che in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la procedura di mediazione grava in capo all’opponente. Il giudicante ha motivato la propria decisione sulla scorta della famosa pronuncia della Corte di Cassazione secondo la quale “attraverso il decreto ingiuntivo l’attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica della efficienza processuale e della ragionevole durata del processo; é l’opponente che ha il potere e l’interesse a introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa…

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