Il Giudice Dott. Giorgio Marzocchi, a scioglimento della riserva assunta all’ udienza del 13/05/2015, sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dispone, l’ esperimento del procedimento di mediazione, avvisando entrambe le parti che la mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti, considerato che il giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato con il presente provvedimento; ribadisce, poi, che l’ art. 5 del D.lgs 28/2010 fa riferimento alla funzione di assistenza del difensore e non di rappresentanza, presupponendo con questo la necessaria dualità dei soggetti che compongono la parte in un procedimento di mediazione. In mancanza di tale dualità possono derivare conseguenze sia sul regolamento delle spese di giudizio sia sulla stessa procedibilità della domanda giudiziale; invita, pertanto, il mediatore a verbalizzare le eventuali assenze ingiustificate e quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’ incontro preliminare.

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