Non si presenta alla mediazione? La condanna del Giudice è necessaria.

La sentenza del 15 gennaio 2018 del Tribunale di Palermo ribadisce con forza la condanna del Giudice nei confronti della parte che, senza giustificato motivo, non si presenta alla mediazione.
Qui il Magistrato sottolinea con polso che la sanzione pervista dall’ art 8 comma 4 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010 non è una facoltà attribuita al Giudice, bensì un obbligo. Dunque la condanna del Giudice va irrorata ogni qualvolta che una delle parti non adduca motivazioni valide per giustificare l’assenza alla procedura di mediazione.
Tra l’altro, nel caso della sentenza del 15 gennaio 2018 è l’attore ricorrente, la parte, cioè, che in linea di principio dovrebbe avere interesse allo scioglimento della questione, a non essersi presentata alla mediazione ed anzi, ad aver addotto la mancata conclusione della procedura di mediazione quale motivazione per non aver deposita nei termini le memorie istruttorie.
Abuso del processo?
A voler pensare male, la questione avrebbe tutte le caratteristiche per rientrare nei casi di “abuso di processo”, che rende tangibile la falla del sistema giudiziario italiano, troppo spesso diventa covo di chi vuole disattendere i propri oneri ed i propri impegni. E allora che condanna del Giudice sia.

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