Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’omesso avvio della mediazione nel termine stabilito dal giudice determina la improcedibilità della domanda proposta con l’atto di citazione in opposizione dall’opponente, e non già la domanda proposta dall’opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Pertanto ne consegue la conferma del decreto opposto.

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