In questa ordinanza il Giudice, ritenuto che l’art. 648 c.p.c. prevede un potere discrezionale per il giudice stesso di concedere la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio quando l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione e, rilevato che non debba concedersi la provvisoria esecutività all’opposto decreto, denega la provvisoria esecutività all’opposto decreto ed invia le parti in mediazione.

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