Una ordinanza del Tribunale di Napoli non solo ha ritenuto “effettivamente” svolto il tentativo di mediazione ex art. 5 comma 1 bis, prodromico alla eventuale fase giudiziale per la mancata comparizione delle parti, ma ha addirittura rimandato in mediazione quest’ultime ai sensi del comma seguente del menzionato art. 5 D.Lgs. 28/2010, “ordinando” la presenza delle parti unitamente ad un avvocato iscritto all’albo

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