L’obbligo di avvio della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è posto sul creditore intimante dopo la fase delle istanze cautelari di concessione e/o sospensione della provvisoria esecuzione, pena la revoca del decreto ingiuntivo.
La soluzione adottata dal Tribunale di Grosseto, pur consapevole del contrasto giurisprudenziale in atto, precisa inoltre che in caso di domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente, grava su quelt’ultimo l’onere di avvio della mediazione ma limitatamente all’oggetto della nuova domanda.

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