Il Tribunale di Gela ripropone la questione della natura del termine per il deposito dell’istanza di mediazione demandata dal Giudice in corso di causa: il mancato rispetto del termine assegnato, ha comportato, per la parte attrice, la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale e la cancellazione della causa dal ruolo generale. Netta, pertanto, la contrapposizione con la pronuncia della corte di appello di Milano, che con sentenza del 7 giugno 2017, aveva ribaltato la sentenza di primo grado, non rilevando nessun elemento per ritenere perentorio il termine assegnato.

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